Cassazione Penale, Ordinanza n. 24545/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 27 giugno 2025, deducendo un unico motivo: vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 640 c.p. con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di truffa. Il ricorso lamentava, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe male valutato il profilo soggettivo del reato; tuttavia, secondo la Cassazione, le doglianze erano formulate in modo generico, con deduzioni astratte e senza indicare specifiche ragioni di diritto o dati di fatto idonei a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, il motivo mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e della prova, sollecitando un diverso apprezzamento rispetto a quello compiuto in appello, operazione non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo unico era generico, non specificamente argomentato e sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione del merito e dei fatti, a fronte di una motivazione della Corte d'appello ritenuta sufficiente, non illogica e correttamente fondata sul piano giuridico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato solo come norma asseritamente erroneamente applicata; la Corte non entra nel merito della contestazione perché reputa generico e non consentito il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di truffa.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, fondato su puntuali ragioni di diritto e su concreti dati fattuali; deduzioni astratte o meramente assertive sono inammissibili.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o una ricostruzione alternativa dei fatti mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata offre una motivazione congrua, non illogica e coerente con il materiale esaminato, la censura che si limiti a contrapporle una diversa lettura delle risultanze è inammissibile.
- La contestazione dell'elemento soggettivo del reato richiede una critica puntuale alla motivazione sulla responsabilità; non basta la mera affermazione dell'erroneità della decisione di merito.
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