Sentenza n. 1647/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e rimozione di piazzali destinati a deposito di materiali, tettoie, un deposito attrezzi con impianto fotovoltaico e un locale tecnologico; sono stati impugnati anche gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il legale rappresentante della società e la società hanno impugnato l’ordinanza n. 3 del 21 ottobre 2025, notificata il 23 ottobre 2025, che ordinava la demolizione e rimozione di due aree di deposito a cielo aperto, rispettivamente di 4.300 mq e 380 mq, di una tettoia di 122,31 mq e 611,55 mc, di un deposito attrezzi con impianto fotovoltaico di 50,17 mq e 168,07 mc, di un locale tecnologico in muratura di 11,18 mq e 34,66 mc e di un’ulteriore tettoia di 104,60 mq e 465,57 mc. I ricorrenti hanno dedotto: difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti, per non avere il Comune considerato l’autorizzazione della Comunità Montana del 1992 al mutamento di destinazione di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico; che tale autorizzazione legittimerebbe la sistemazione del piazzale e il relativo uso del suolo; che il piazzale sarebbe un mero uso del suolo e non un’opera edilizia; carenza di analisi aggiornata del rischio idrogeologico e pretestuosità del richiamo al vincolo; erronea qualificazione delle tettoie come opere abusive, in quanto strutture pertinenziali, e del locale in muratura come volume tecnico; difetto di motivazione sulla qualificazione degli interventi e sulla sanzione; mancata valutazione della fiscalizzazione dell’abuso quale misura meno afflittiva, dell’interesse alla produzione di energia rinnovabile e della continuità occupazionale; violazione del principio di proporzionalità. È stata inoltre contestata la regolarità del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che l’autorizzazione rilasciata dalla Comunità Montana nel 1992 avesse funzione di legittimare le opere sotto il profilo edilizio: essa non sostituisce il necessario titolo edilizio. Ha ritenuto che, per consistenza e caratteristiche, le opere descritte nell’ordinanza richiedessero un apposito titolo e fossero assoggettabili a demolizione; ha inoltre osservato che la rimozione della pavimentazione era materialmente possibile. Ha respinto la censura relativa alla mancata fiscalizzazione dell’abuso, precisando che la valutazione prevista dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. 380/2001 riguarda la fase esecutiva ed è effettuata su istanza dell’interessato. Ha escluso vizi procedimentali, rilevando che la partecipazione era stata garantita e, comunque, non era dovuta in ragione della natura del potere esercitato. Ha infine ritenuto adeguate istruttoria e motivazione, poiché l’ordinanza descriveva puntualmente natura e consistenza delle opere abusive. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
Quanto all’eccezione di omessa valutazione sulla fiscalizzazione dell’abuso ex artt. 33 e 34 del D.P.R. n. 380/2001, basti rilevare che, per pacifica giurisprudenza, detta valutazione attiene alla sola fase esecutiva e si effettua su istanza dell’interessato.
La valutazione della possibilità di fiscalizzare l’abuso edilizio ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 380/2001 attiene alla fase esecutiva e viene svolta su istanza dell’interessato; la sua mancata considerazione nell’ordinanza repressiva non ne determina, per ciò solo, l’illegittimità.
Non sussiste, poi, alcun vizio procedimentale, essendo stata regolarmente garantita la partecipazione, la quale, peraltro, neppure era dovuta data la natura del potere esercitato.
Nel caso deciso il TAR ha ritenuto che la partecipazione procedimentale fosse stata comunque garantita e che, in ragione della natura del potere repressivo edilizio esercitato, non fosse necessaria.
Massime di principio
- Un’autorizzazione relativa al mutamento di destinazione di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico non equivale al titolo edilizio e non legittima, sul piano urbanistico-edilizio, le opere che richiedono un autonomo titolo abilitativo.
- La consistenza e le caratteristiche delle opere possono giustificare la qualificazione come interventi edilizi soggetti a titolo e l’ingiunzione di demolizione; nel caso esaminato, tale conclusione ha riguardato piazzali di deposito, tettoie, un deposito attrezzi e un locale tecnologico, anche considerando la possibile rimozione della pavimentazione.
- La valutazione della fiscalizzazione dell’abuso ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 380/2001 appartiene alla fase esecutiva e si svolge su istanza dell’interessato, non dovendo essere necessariamente effettuata nell’ordinanza di demolizione.
- L’ordinanza repressiva è adeguatamente istruita e motivata quando descrive puntualmente la natura e la consistenza delle opere abusive e dà conto degli elementi necessari a identificarle.
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