Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27287/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La sentenza riguarda un giudizio di rinvio in materia fallimentare. In primo grado l'imputato era stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, con applicazione di un aumento di pena per la continuazione e con giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti. Dopo un precedente annullamento parziale della Cassazione, la Corte di appello di rinvio ha assolto l'imputato dal capo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale per non aver commesso il fatto, ha eliminato l'aumento di pena per la continuazione e ha rideterminato la pena per il residuo reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, senza però procedere a un nuovo giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e l'unica aggravante rimasta. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto la violazione delle regole sulla determinazione della pena, il difetto assoluto di motivazione rispetto al perimetro del rinvio stabilito dalla Cassazione e l'illegalità della pena, sostenendo che, venuta meno una delle aggravanti e rimosso l'aumento per continuazione, il giudice di rinvio avrebbe dovuto rivalutare il bilanciamento delle circostanze, potendo riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante residua del danno di rilevante gravità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che il giudice del rinvio, una volta caduto il capo relativo alla bancarotta documentale e quindi l'aggravante dei più fatti di bancarotta, si era limitato a eliminare l'aumento per continuazione senza compiere il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l'unica aggravante ancora in rilievo, ossia il danno di rilevante gravità. Poiché la precedente sentenza rescindente aveva espressamente affermato che tale profilo non era precluso, la Corte di appello avrebbe dovuto esprimersi sul punto. La sentenza impugnata è stata quindi annullata limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame sul solo punto del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato in relazione all'aumento di pena per continuazione, ritenuto erroneamente applicato nel giudizio di merito originario e poi eliminato in rinvio

  • art. 219, comma 2, n. 1 l. fall.

    richiamato come aggravante dei più fatti di bancarotta, venuta meno per effetto dell'assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta documentale

  • art. 2, legge fallimentare

    non citato espressamente nel testo

  • art. 627 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma il caso è trattato in sede di giudizio di rinvio

  • art. 133 c.p.

    non citato espressamente nel testo, ma rileva implicitamente per la determinazione della pena

  • art. 62-bis c.p.

    riferito alle circostanze attenuanti generiche oggetto del giudizio di bilanciamento

Massime di principio

  • Quando la sentenza di annullamento rescindente delimita il giudizio di rinvio escludendo la preclusione di un determinato profilo sanzionatorio, il giudice di rinvio deve pronunciarsi espressamente su quel profilo e non può ometterlo.
  • Se, a seguito dell'eliminazione di un capo di imputazione o di una circostanza aggravante, residua una sola aggravante, il giudice chiamato a rideterminare la pena deve rinnovare il giudizio di bilanciamento con le attenuanti già riconosciute, ove tale valutazione non sia stata preclusa dalla decisione rescindente.
  • La mera eliminazione dell'aumento di pena ritenuto illegittimo non esaurisce l'obbligo di rideterminazione del trattamento sanzionatorio quando il venir meno di un elemento aggravante incide sull'assetto complessivo del bilanciamento tra circostanze.
  • La motivazione del giudice di rinvio è viziata quando non si confronta con il perimetro imposto dalla precedente sentenza di annullamento e omette di valutare un punto decisivo espressamente rimesso al suo esame.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiReati fallimentariParte generaleProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentaleBancarotta patrimoniale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.