Cassazione Penale, Sentenza n. 46812/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., collegando reati giudicati con sentenze irrevocabili (principalmente della Corte d'appello di Bologna del 12/06/2018 e del 06/01/2023) e invocando anche il rilievo di precedenti pronunce con pene già scontate (30/09/2014 e 18/10/2022). Sosteneva l'esistenza di un programma criminoso unitario provato da luogo, movente, modalità e "stile di vita". Il Tribunale di Ferrara respinse l'istanza ritenendo ostativa l'eterogeneità tipologica delle fattispecie (tentata rapina aggravata del 16/12/2015 vs falsificazione di banconote tra febbraio e maggio 2018) e l'ampio arco temporale; inoltre non considerò utili le sentenze con pene già scontate. La Corte di Cassazione ha precisato che, sebbene non sia per principio escluso considerare reati con pena già scontata in sede esecutiva, la difesa doveva indicare quali effetti giuridici concreti e interesse derivassero da tale riconoscimento e non lo fece; inoltre ha richiamato il consolidato principio per cui la continuazione richiede la prova di un programma criminoso unitario, non identificabile con una generica propensione o reiterazione delinquenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Marchi, confermando l'ordinanza del Tribunale di Ferrara e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La decisione pone a fondamento l'assenza di prova di una progettazione unitaria dei reati e l'eterogeneità materiale e temporale delle condotte, nonché l'inadeguata indicazione, da parte della difesa, degli effetti giuridici derivanti dall'eventuale riconoscimento della continuazione con riguardo a sentenze le cui pene sono state già espiate.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen.
La continuazione richiede che più delitti costituiscano l'attuazione di un unico programma criminoso originariamente progettato; l'istituto è "favor rei" e comporta effetti mitigatori in caso di riconoscimento.
La disciplina in sede esecutiva richiede che le violazioni dedotte si integrino in un unico programma criminoso; la verifica non può fondarsi su mere congetture e presunzioni. È possibile, in linea di principio, considerare reati con pena già scontata, ma la parte che lo invoca deve indicare gli effetti giuridici concreti e l'interesse processuale risultanti dal riconoscimento.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele; Sez.1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo)
Occorre prova che i reati facciano parte di un unico programma criminoso "originariamente progettato" con caratteristiche essenziali già concepite.
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi)
La reiterazione di condotte non va confusa con la continuazione: una propensione al crimine è disciplinata da istituti come recidiva o abitualità, diversi dalla continuazione.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro)
La verifica della preordinazione criminosa non può basarsi su indici meramente presuntivi o congetture; è necessaria una dimostrazione della concezione ed esecuzione nell'ambito di un programma unitario.
Giurisprudenza procedurale (Sez. 1, n. 33921 del 07/07/2015, Silecchia; Sez. 1, n. 27639 del 12/04/2013, Grazioso)
In sede esecutiva la parte che chiede il riconoscimento deve indicare gli effetti giuridici derivanti dal riconoscimento e il concreto interesse a ricorrere.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione occorre provare un programma criminoso unitario originariamente progettato; non è sufficiente la mera somma di reati commessi dallo stesso autore.
- La presenza di eterogeneità tipologica dei reati e un ampio intervallo temporale tra le condotte ostano al riconoscimento della continuazione salvo prova stringente della preordinazione.
- I reati giudicati con pene già scontate possono, in linea di principio, essere valutati in sede esecutiva ai fini della continuazione, ma la difesa deve spiegare quali effetti giuridici concreti e quale interesse deriverebbero dal riconoscimento.
- La verifica della continuazione non può fondarsi su congetture o indici meramente presuntivi: è richiesta una dimostrazione delle linee fondamentali del progetto criminoso.
- La reiterazione delinquenziale può indicare recidiva, abitualità o professionalità nel reato, istituti distinti dalla continuazione e disciplinati con parametri sanzionatori differenti.
- In sede esecutiva le istanze per il riconoscimento della continuazione devono correlare espressamente le singole sentenze e specificare l'effetto pratico (es. calcolo delle pene, benefici) che si intende ottenere.
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