Cassazione Penale, Sentenza n. 8292/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere. Capuano contestava la carenza di elementi di individuazione (identificazione "labile" nell'"Emanuele" delle indagini) e l'attualità delle esigenze cautelari, deducendo che aveva intrapreso una vita lecita e un'attività lavorativa. Benefico contestava la ricostruzione dell'appartenenza al sodalizio (sosteneva rapporti solo con Alessandro Dabbicco), negava un ruolo strutturato nell'associazione e la titolarità della pistola ritrovata, e contestava altresì la sussistenza delle esigenze cautelari data la giovane età e la limitata partecipazione alle condotte di spaccio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché le censure erano, in gran parte, contestazioni di merito non ammissibili in cassazione (contestazioni dei fatti o diversa valutazione delle prove) e non denunciavano violazioni di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame circa la gravità indiziaria e l'attualità delle esigenze cautelari, confermando il quadro indiziario che collegava i ricorrenti a traffici di stupefacenti e armi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ex art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)
La norma è stata invocata per contestare la partecipazione al sodalizio finalizzato al narcotraffico; la Corte accetta la valutazione del giudice di merito che ha ritenuto sussistenti gravi indizi in ordine al delitto associativo
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)
Richiamata come riferimento ai singoli delitti di illecita detenzione e spaccio di stupefacenti costituenti l'oggetto dell'associazione contestata
Norma richiamata rispetto alle esigenze cautelari; la Corte ricorda che la valutazione dell'insussistenza delle esigenze cautelari in cassazione è ammessa solo se fondata su violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
Richiamato per il principio secondo cui, in relazione al delitto associativo di stupefacenti, sussiste una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, utilmente considerata dal giudice del riesame
Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali per i ricorsi dichiarati inammissibili
Decreto-legge n.137 del 2020, conv. legge n.176 del 2020
Disposizione che autorizza la trattazione scritta in Cassazione; richiamata per la modalità del giudizio
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione alla possibilità di infliggere la sanzione della cassa delle ammende salvo prova di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i ricorsi per misure cautelari che si limitano a contestare la valutazione probatoria del giudice di merito sono inammissibili salvo denuncia di violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Per contestare i "gravi indizi" in cassazione è necessario dimostrare errori di diritto o palesi contraddizioni nella motivazione; non è sufficiente proporre una diversa lettura plausibile degli elementi di fatto.
- L'avvio di un'attività lavorativa o il tempo intercorso dai fatti non escludono automaticamente le esigenze cautelari: il giudice valuta l'attualità in base all'insieme degli elementi e alla persistenza di collegamenti con ambienti illeciti.
- In reati associativi e nell'ambito del narcotraffico la custodia cautelare in carcere può trovare giustificazione nella presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; per superarla servono elementi probatori responsivi alla recisione dei legami criminosi.
- Le censure frammentarie e parcellizzanti sui singoli elementi probatori (es. interpretazione di singole intercettazioni) difficilmente ottengono accoglimento in cassazione; è necessario ricondurle a vizi di legge o a una motivazione manifestamente illogica.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il giudice può condannare il ricorrente alle spese e, in presenza delle condizioni previste, disporre il versamento alla cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8174/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8175/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8176/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8177/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8178/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8179/2022 del 09/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →