Cassazione Penale, Ordinanza n. 01614/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il trattamento sanzionatorio. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 659; dall'altro, il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata e si limitava ad affermarne l'ingiustizia. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il giudizio sulle attenuanti generiche è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non contraddittoria; nel caso concreto la Corte di appello aveva valorizzato i numerosi precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 659
Viene richiamato dal ricorrente quale base per chiedere la sostituzione della pena detentiva; la Corte non entra nel merito della richiesta per difetto di specificità del motivo.
È indicato come parametro di riferimento per la valutazione delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio; il giudice di merito può valorizzare gli elementi ritenuti preponderanti, inclusi i precedenti penali.
È la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità, anche se non è citato testualmente nel brano riportato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della decisione impugnata e si limita a una mera critica assertiva.
- La valutazione sulle attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e richiama elementi rilevanti ex art. 133 c.p.
- La presenza di numerosi precedenti penali può legittimare il diniego delle attenuanti generiche e incidere sul trattamento sanzionatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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