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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06492/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dall'acquirente di un terreno, già oggetto di sentenza che aveva riconosciuto il diritto di riscatto agrario in favore del vicino confinante. L'acquirente ha chiesto che il retraente fosse dichiarato decaduto dal diritto di riscatto, sostenendo che il prezzo era stato pagato oltre il termine di tre mesi decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva riconosciuto il diritto, e che il pagamento era avvenuto solo dopo tale termine. Il Tribunale aveva accolto la domanda e dichiarato la decadenza. La Corte d'appello, però, ha riformato la decisione ritenendo applicabile la sopravvenuta norma dell'art. 224, comma 4, d.l. 34/2020, che ha esteso a sei mesi il termine per il pagamento e ha previsto l'applicazione della nuova disciplina a tutti i giudizi pendenti. Il ricorrente per cassazione ha censurato questa interpretazione, sostenendo che la norma transitoria si riferisce solo ai giudizi pendenti sul riconoscimento del diritto di riscatto, nei quali il termine non è ancora decorso, e non ai giudizi già volti ad accertare una decadenza già maturata; ha inoltre dedotto che l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale determinerebbe un'irragionevole retroattività e una disparità di trattamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso. Ha interpretato la norma transitoria dell'art. 224, comma 4, d.l. 34/2020 come riferita ai giudizi pendenti sull'esistenza del diritto di riscatto agrario, nei quali il termine per il pagamento del prezzo non è ancora iniziato o comunque non è ancora scaduto, e non ai giudizi sulla già avvenuta decadenza per tardivo pagamento. Ha quindi escluso che la nuova disciplina a sei mesi possa travolgere decadenze già maturate sotto la previgente disciplina e ha giudicato irragionevole l'esegesi della Corte d'appello. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte territoriale, che dovrà riesaminare la controversia applicando il principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590

    sesto e settimo comma; termine di tre mesi per il versamento del prezzo di acquisto

    la disciplina sul pagamento del prezzo di riscatto agrario prevede, in caso di esercizio della prelazione/riscatto, il versamento entro tre mesi, salvo diversa pattuizione; la norma è richiamata come base della decadenza in caso di mancato tempestivo pagamento.

  • L. 8 gennaio 1979, n. 2

    la norma di interpretazione autentica chiarisce che il termine per il pagamento decorre, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto di riscatto.

  • art. 224, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    "entro il termine di sei mesi"; "Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

    la modifica ha esteso da tre a sei mesi il termine per il pagamento del prezzo di acquisto; la clausola transitoria va riferita ai giudizi pendenti sul diritto di riscatto, non ai giudizi sulla decadenza già maturata.

  • L. 17 luglio 2020, n. 77

    legge di conversione del d.l. 34/2020

    viene richiamata come fonte di conversione che rende efficace la disciplina transitoria sui giudizi pendenti.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    il principio di irretroattività delle leggi, salvo diversa espressa previsione e ragionevolezza, orienta l'interpretazione della norma transitoria e impedisce letture che travolgano diritti già quesiti.

  • art. 77 Cost.

    richiamato per evidenziare che il decreto-legge presuppone casi straordinari di necessità e urgenza e che la misura è legata al contesto emergenziale COVID-19.

Massime di principio

  • In materia di riscatto agrario, l'allungamento del termine per il pagamento del prezzo previsto da una norma sopravvenuta con clausola transitoria si applica ai giudizi pendenti sul diritto di riscatto, nei quali la scadenza del termine non si è ancora verificata, e non ai giudizi diretti ad accertare una decadenza già maturata sotto la disciplina previgente.
  • Quando la legge transitoria fa riferimento ai "giudizi pendenti", il dato testuale va letto in coerenza con la disciplina sostanziale richiamata: la pendenza rilevante è quella concernente l'esistenza del diritto, non quella sull'effetto estintivo già prodotto dal mancato pagamento tempestivo.
  • L'interpretazione delle norme retroattive o con effetti retroattivi deve essere contenuta entro limiti di ragionevolezza e non può essere estesa fino a travolgere situazioni ormai esaurite o diritti già definitivamente consolidati.
  • Se il termine sostanziale è già spirato e la decadenza si è già verificata secondo la legge previgente, una successiva norma di proroga del termine non opera automaticamente per rimettere in termini la parte decaduta, salvo una chiara previsione legislativa in tal senso.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita
RamiContratti
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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