Cassazione Penale, Ordinanza n. 35304/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 12/12/2024, che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. L'unico motivo riguardava la ritenuta responsabilità per il reato di oltraggio: la difesa contestava la ricostruzione dei fatti, chiedendo una valutazione alternativa della vicenda. La Corte di cassazione ha però ritenuto che tali censure fossero esclusivamente di fatto e quindi non consentite in sede di legittimità, essendo la motivazione dei giudici di merito non manifestamente illogica e conforme alla giurisprudenza consolidata. In particolare, ha valorizzato il dato che le frasi oltraggiose erano state pronunciate alla presenza del proprietario e del cliente del locale in cui si era svolta la vicenda.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della condanna già pronunciata nei gradi di merito; nel testo dell'ordinanza non vengono svolte specifiche questioni interpretative su tale fattispecie.
La Corte ribadisce che le doglianze sulla responsabilità per il reato di oltraggio, ove consistano in una mera diversa lettura dei fatti, non sono deducibili in cassazione quando la motivazione di merito sia non manifestamente illogica e conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Richiamato implicitamente dal limite del giudizio di legittimità: non sono proponibili censure che richiedano una rivalutazione del merito e del compendio probatorio.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- Per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, la verifica della presenza di persone terze nel contesto offensivo può essere decisiva ai fini della configurabilità del fatto tipico.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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