Cassazione Civile, Sentenza n. 6739/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui era stato incrementato classamento e rendita di sei unità immobiliari in Roma (microzona 7). La ricorrente deduceva carenza e genericità della motivazione dell'atto di riclassamento di massa adottato ai sensi dell'art.1, comma 335, l. n.311/2004: l'atto si limitava a richiamare lo scostamento tra valore medio di mercato e valore catastale della microzona e formule generiche su riqualificazioni urbane, senza indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla microzona e senza specificare le caratteristiche edilizie e posizionali delle singole unità; inoltre la CTR avrebbe impropriamente fatto gravare sulla ricorrente l'onere di provare che le singole unità non dovevano essere riclassificate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, ritenendo che la motivazione dell'avviso di riclassamento fosse insufficiente perché generica e priva di indicazione degli elementi concreti (interventi urbanistici, miglioramenti del contesto, caratteristiche edilizie e posizionali delle singole unità) che giustificano la variazione di classe. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Cassazione ha accolto il ricorso originario della contribuente. Sono state compensate integralmente le spese processuali in ragione del consolidamento giurisprudenziale intervenuto nel 2019.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2004, n. 311
art. 1, comma 335, l. n. 311/2004
Consente la revisione parziale del classamento per microzone sulla base di significativi scostamenti tra valore di mercato e valore catastale; tuttavia la procedura richiede una motivazione rigorosa e specifica, che indichi gli elementi concreti che hanno inciso sulla microzona e la ricaduta sulle singole unità immobiliari.
D.P.R. 14 settembre 1998, n. 138
art. 8 e art. 9 d.P.R. n. 138/1998
L'art. 8 elenca i fattori rilevanti (qualità urbana, qualità ambientale, caratteristiche edilizie ecc.) che devono essere considerati nella determinazione della classe; tali elementi, se rilevanti per la riclassificazione di massa, devono essere individuati e motivati concretamente nell'atto amministrativo.
Principio generale di obbligo di motivazione degli atti amministrativi, qui richiamato per esigere chiarezza e specificità delle ragioni che giustificano la riclassificazione catastale.
Tutela dei diritti dei contribuenti e obbligo di adeguata motivazione degli atti tributari; contribuisce a definire il livello di tutela e trasparenza richiesto nella motivazione degli avvisi di accertamento catastale.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.; art. 112 c.p.c.
Art. 360 richiamato come causa di cassazione per violazione di norme e mancato esame di questioni decisive; art. 112 impone al giudice del gravame di pronunciarsi su tutte le questioni sollevate, la cui mancata valutazione può costituire motivo di annullamento.
Sentenza Corte Costituzionale
Ha evidenziato che, sebbene la revisione per microzone possa essere giustificata dalla qualità del contesto, l'operazione richiede una motivazione rigorosa e specifica circa gli elementi che hanno inciso sulla microzona, motivazione che dev'essere fornita ex ante e non ricostruibile in via presuntiva.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. Sez. 5, sent. n. 19810/2019 e ss.
Consolidato orientamento che richiede, nei riclassamenti di massa, la specificazione analitica dei presupposti fattuali e la correlazione fra gli interventi individuati e la ricaduta sulla classe delle singole unità; la motivazione non può essere integrata ex post in sede processuale.
Massime di principio
- La revisione 'per microzone' ai sensi dell'art.1, comma 335, l. n.311/2004 richiede una motivazione rigorosa e specifica che indichi gli elementi concreti intervenuti nella microzona e la loro incidenza sulle singole unità (interventi urbanistici, servizi, qualità ambientale, ecc.).
- Non è sufficiente il mero richiamo allo scostamento tra valore medio di mercato e valore catastale o formulazioni generiche come 'riqualificazione urbana'; l'atto deve specificare i criteri, i dati e i parametri applicati (ad es. i parametri indicati dall'art.8 del DPR 138/1998).
- La motivazione dell'atto amministrativo deve esistere ex ante e non può essere integrata dall'Amministrazione nel corso del giudizio: l'eventuale integrazione ex post non supplisce alla carenza motivazionale strutturale.
- L'onere probatorio in ordine ai presupposti della riclassificazione grava primariamente sull'Amministrazione che adotta l'atto; il contribuente non è tenuto a provare l'assenza degli elementi non adeguatamente indicati nell'avviso.
- Il giudice di merito deve esaminare e decidere su tutte le eccezioni e questioni rilevanti sollevate dalle parti; la mancata valutazione di questioni decisive può costituire motivo di annullamento in Cassazione.
- Se la giurisprudenza chiarificatrice si consolida successivamente al primo grado, il giudice superiore può compensare le spese processuali alla luce del mutato orientamento.
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