Cassazione Civile, Ordinanza n. 28550/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione amministrativa emessa dall'Amministrazione del tesoro sulla base di un verbale doganale, che contestava a una società l'acquisto, negli anni 1993 e 1994, di pneumatici falsi e provenienti dalla Serbia, paese soggetto a embargo. L'opposizione proposta contro la sanzione era stata accolta in primo grado, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione confermando il provvedimento sanzionatorio. In cassazione il soccombente ha proposto sette motivi di ricorso, ma nel corso del giudizio ha poi chiesto la declaratoria di estinzione/inammissibilità sopravvenuta perché, in pendenza del processo, la sanzione era stata iscritta a ruolo e il ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'ADER (c.d. rottamazione-quater) ai sensi della legge n. 197/2022, con presentazione della relativa istanza, impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e pagamento di alcune rate. La Corte ha quindi verificato che tale adesione determinava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto dell'adesione del ricorrente alla definizione agevolata dei carichi e della conseguente volontà di non proseguire il giudizio. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. È stato escluso l'addebito dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la definizione del giudizio è dipesa da una causa sopravvenuta e non dal rigetto o dall'inammissibilità originaria dell'impugnazione.
Norme richiamate
definizione agevolata (c.d. rottamazione-quater)
L'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'ADER, con correlato impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, può comportare il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del ricorso deriva da una sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione, e non da rigetto o inammissibilità originaria dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente aderisce in corso di causa a una definizione agevolata dei carichi che comporti rinuncia ai giudizi pendenti, la Corte può dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse.
- La sopravvenuta cessazione dell'interesse a coltivare l'impugnazione è idoneamente provata dalla documentazione dell'istanza di definizione agevolata e dei versamenti effettuati.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto se l'esito di inammissibilità dipende da una causa sopravvenuta estranea alla fisiologica sorte dell'impugnazione.
- In presenza di una definizione del giudizio determinata dalla scelta processuale del ricorrente di aderire alla rottamazione, le spese possono essere compensate integralmente tra le parti.
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