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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09410/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma, resa quale giudice del rinvio dopo un precedente annullamento parziale, che lo aveva condannato per plurimi fatti di bancarotta distrattiva e documentale commessi l'11 gennaio 2006, con pena di anni quattro di reclusione poi condonata per anni tre. Ha denunciato la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello aveva negato le attenuanti generiche, lamentando che non fosse stata valorizzata la sua incensuratezza, il tempo trascorso dai fatti, l'occasionalità delle condotte e una forma di ravvedimento già riconosciuta in primo grado, oltre all'asserita omessa considerazione di una memoria difensiva. Ha inoltre dedotto l'omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo, con memoria successiva, anche una questione di illegalità della pena per l'applicazione dell'art. 62-bis c.p. nella versione vigente al momento della decisione e non in quella vigente al tempo del reato, nonché la necessità di un diverso orientamento sull'applicazione congiunta di indulto e sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulle attenuanti generiche, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo sulla notevole gravità dei fatti, tale da escludere un giudizio favorevole, e che comunque la questione della concedibilità delle attenuanti generiche non era stata devoluta al giudice di rinvio perché non proposta nel precedente ricorso per cassazione, sicché non poteva ritenersi compresa nel solo tema del trattamento sanzionatorio. Ha ritenuto inammissibile anche la doglianza sulla sospensione condizionale, perché la richiesta era manifestamente infondata: la concedibilità del beneficio dipende dalla pena irrogata dal giudice della cognizione e non può essere riferita alla pena residua dopo l'indulto; inoltre, secondo il consolidato principio richiamato, la sospensione condizionale non può essere cumulata con l'indulto se non al prezzo di negare quest'ultimo e superare il limite di legge. La Corte ha infine richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che non abbia esaminato un motivo di appello già inammissibile ab origine per manifesta infondatezza. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state richiamate dalla difesa come parametro da applicare nella versione vigente al tempo del fatto, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la questione non era devoluta al giudice di rinvio e, comunque, infondata nel merito per la gravità dei fatti.

  • art. 163 c.p.

    Il limite legale per la concedibilità della sospensione condizionale è stato evocato per evidenziare che il beneficio non può essere riconosciuto oltre i limiti della pena prevista dalla norma, e che non può operarsi sulla sola pena residua dopo l'indulto.

  • art. 133 c.p.

    Non citato espressamente, ma il ragionamento sulla gravità dei fatti e sulla negazione delle attenuanti generiche implica la valutazione della gravità del reato e della personalità ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • art. 615 c.p.p.

    Non presente.

Massime di principio

  • In sede di rinvio, il thema decidendum è delimitato dai motivi oggetto del precedente annullamento; una questione non devoluta con il ricorso originario non può essere introdotta come se fosse compresa nel solo tema del trattamento sanzionatorio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; una motivazione che valorizzi la gravità concreta dei fatti è idonea a sorreggere il mancato riconoscimento del beneficio.
  • La sospensione condizionale della pena è parametrata alla pena irrogata dal giudice di cognizione e non alla pena residua dopo l'applicazione di un indulto o di altri benefici che incidano sul quantum eseguibile.
  • Non è configurabile un interesse utile a impugnare per omessa trattazione di un motivo di appello che fosse già inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, poiché l'eventuale accoglimento non produrrebbe alcun vantaggio concreto in sede di rinvio.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato e in contrasto con principi giurisprudenziali consolidati, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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