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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5397/2022 del 15/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico. Ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione, per non aver valutato la possibilità di concedere gli arresti domiciliari né l'attualità del pericolo di recidiva, nonostante elementi a favore quali lo stato di incensuratezza, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la lunga permanenza in stato detentivo e il tempo trascorso dai fatti (giugno 2018 - dicembre 2019); (2) violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., perché il Tribunale avrebbe argomentato sulla gravità indiziaria oltre l'oggetto devoluto dell'appello, che verteva solo sull'attenuazione delle esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'unico elemento sopravvenuto rispetto al giudicato cautelare fosse la condanna definitiva dell'imputato a nove anni e quattro mesi di reclusione; la richiamata motivazione del Tribunale, che rimandava alle considerazioni già svolte in sede di riesame circa la congruità e necessità della custodia cautelare, non ha violato il principio devolutivo. La Corte ha inoltre affermato che il mero decorso del tempo in detenzione (un anno e quattro mesi) e la condotta in carcere non sono in sé sufficienti a superare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (plici di stupefacenti)

    I reati contestati al ricorrente sono quelli previsti dal testo unico sugli stupefacenti; la natura e la gravità del fatto sono state tenute presenti nella valutazione delle esigenze cautelari

  • codice di procedura penale

    Richiamato dal ricorrente in ordine al principio devolutivo; la Corte ha ritenuto che il richiamo del Tribunale a precedenti valutazioni sul quadro indiziario non costituisse violazione del principio devolutivo

  • codice di procedura penale

    La Corte ha richiamato la presunzione prevista da questa norma, ritenendo che il solo decorso del tempo in detenzione e la condotta carceraria non siano sufficienti a superarla senza altri elementi decisivi

  • disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione; non incide sulla sostanza della decisione sulla inammissibilità

Massime di principio

  • Il giudice di legittimità non ammette ricorsi che si limitano a riproporre, senza nuovi elementi decisivi, valutazioni già compiute in sede di merito o di riesame; ciò configura inammissibilità per mera rivisitazione del convincimento.
  • La condanna definitiva sopravvenuta è elemento rilevante e può rafforzare le esigenze cautelari: una sentenza di condanna non annulla automaticamente la possibilità di misure meno afflittive, ma pesa nel bilanciamento cautelare.
  • Il mero decorso del tempo in detenzione non è di per sé idoneo a superare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; occorrono comportamenti concreti e altri elementi obiettivi che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari.
  • Non sono ammesse censure per violazione del principio devolutivo quando il giudice richiama argomentazioni già svolte dall'autorità di precedente grado per spiegare la persistenza delle esigenze cautelari; va invece provato che siano stati valutati fatti nuovi in modo sostanzialmente difforme.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive il difensore deve produrre elementi nuovi e decisivi (es. comprovata assenza di pericolo di fuga o di reiterazione, specifiche garanzie alternative) e non solo fattori già noti o generici attenuanti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.

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