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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20401/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Una società committente aveva affidato a un'impresa individuale l'esecuzione delle opere murarie di un fabbricato, con prezzo pattuito, termine di inizio e di ultimazione dei lavori e penale giornaliera per il ritardo. La committente aveva agito per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore e la condanna al pagamento della penale; parallelamente aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il residuo corrispettivo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda della committente, revocato il decreto ingiuntivo solo parzialmente e condannato la committente al pagamento di una somma residua in favore dell'appaltatore, dichiarando risolto il contratto. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sull'individuazione delle opere effettivamente concordate ed eseguite e ritenendo che, a fronte di rilevanti opere aggiuntive richieste dal committente, venisse meno il termine originario di consegna e la penale per ritardo, salvo nuova pattuizione. In cassazione la committente ha dedotto: 1) motivazione apparente e violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c. per l'asserita adesione acritica alla consulenza tecnica d'ufficio; 2) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali per avere escluso l'applicabilità della penale nonostante una clausola del contratto che, secondo la ricorrente, richiedeva il preventivo accordo scritto per le nuove lavorazioni; 3) violazione degli artt. 1661 e 2697 c.c. per avere escluso la penale senza prova scritta delle varianti e per il riparto dell'onere probatorio sull'esatto adempimento e sull'autorizzazione delle opere aggiuntive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello era motivata in modo ampio e intellegibile, sicché non ricorreva alcuna motivazione apparente né una violazione dell'art. 115 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che l'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e che la censura si risolveva in una diversa lettura del testo contrattuale; inoltre, trattandosi di doppia conforme, era precluso il vizio di omesso esame se non allegando la diversità delle rationes di primo e secondo grado. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui, negli appalti, se le variazioni sono richieste dal committente l'appaltatore può provarle con ogni mezzo e, quando le modifiche siano notevoli e incidano sul programma originario, il termine di consegna e la penale per ritardo originariamente pattuiti vengono meno, salvo diversa nuova pattuizione; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva valorizzato anche ulteriori elementi di fatto oltre al riparto dell'onere probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, alla refusione di una somma ex art. 96 c.p.c., al versamento di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    la proposta di definizione accelerata non comporta incompatibilità del consigliere che l'abbia formulata nel collegio che decide il ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    disciplina la decisione camerale conseguente alla richiesta di definizione del giudizio

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    non ricorre incompatibilità del consigliere nelle condizioni descritte

  • art. 52 c.p.c.

    non ricorre astensione/incompatibilità per la sola formulazione della proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 378 c.p.c.

    la memoria non può integrare i motivi del ricorso per cassazione

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non è deducibile in modo astratto, ma va collegata a specifiche affermazioni della sentenza impugnata

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il vizio sussiste solo in caso di mancanza assoluta o apparenza della motivazione, non per mera insufficienza

  • art. 111 Cost.

    impone una motivazione percepibile nel suo fondamento logico-argomentativo

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    consente la censura per nullità della sentenza nei casi di motivazione apparente o altre anomalie radicali

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione contrattuale è censurabile solo per specifica violazione dei canoni ermeneutici

  • art. 1363 c.c.

    va dedotta la concreta violazione del criterio di interpretazione sistematica

  • art. 1366 c.c.

    la censura deve indicare come il giudice si sia discostato dalla buona fede nell'interpretazione

  • art. 1367 c.c.

    la violazione va specificamente allegata e non può risolversi in una diversa lettura del contratto

  • art. 1370 c.c.

    la ricorrente non può limitarsi a contrapporre una propria interpretazione del testo

  • art. 1371 c.c.

    la doglianza deve confrontarsi con il ragionamento del giudice di merito

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni

  • art. 1661 c.c.

    se le varianti sono richieste dal committente, l'appaltatore può provarle con ogni mezzo, anche per presunzioni

  • art. 1659 c.c.

    se le variazioni derivano dall'iniziativa dell'appaltatore, è necessaria l'autorizzazione scritta del committente ad substantiam

  • art. 2697 c.c.

    il riparto dell'onere della prova va applicato distinguendo tra varianti richieste dal committente e iniziativa dell'appaltatore

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare condanna per responsabilità aggravata

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    può essere disposta una somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione apparente è ammissibile solo quando dal testo della sentenza emerga una reale assenza, mera apparenza o radicale incomprensibilità del percorso argomentativo; non basta contestare la sufficienza della motivazione o chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • L'interpretazione del contratto è questione di merito: in cassazione è necessario indicare puntualmente quali canoni legali siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; è inammissibile una censura che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale.
  • In presenza di doppia conforme il vizio di omesso esame del fatto decisivo è precluso se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
  • Negli appalti, se le modifiche dell'opera sono richieste dal committente, l'appaltatore può provarne l'esistenza con qualsiasi mezzo; se invece le variazioni sono di iniziativa dell'appaltatore, serve l'autorizzazione scritta del committente quando la legge la richiede.
  • Quando il committente richiede rilevanti varianti che alterano il programma originario dei lavori, il termine di consegna e la penale per ritardo pattuiti nel contratto originario non si applicano automaticamente al nuovo assetto, salvo che le parti abbiano concordato un nuovo termine e una nuova penale.
  • In sede di appalto, la valutazione dell'inadempimento e della spettanza di corrispettivi o penali può fondarsi anche su elementi probatori ulteriori rispetto alla sola regola sull'onere della prova, purché la decisione dia conto in modo adeguato delle ragioni del convincimento.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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