Cassazione Civile, Ordinanza n. 34534/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore esecutato)
La controversia
La controversia nasce da due pignoramenti presso terzi promossi dall'agente della riscossione nei confronti di un debitore, notificati a due istituti di credito con sede rispettivamente a Siena e a Parma. Il Tribunale di Firenze, in sede di opposizione agli atti esecutivi, aveva dichiarato l'incompetenza territoriale dell'Ufficiale della riscossione di Firenze e la conseguente nullità degli atti di pignoramento; la Corte d'appello di Firenze aveva confermato tale decisione. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato d'ufficio che l'impugnazione proposta era errata, poiché avverso una sentenza resa su opposizione agli atti esecutivi il mezzo corretto non era l'appello, bensì il ricorso straordinario per cassazione. Ha inoltre evidenziato la mancata evocazione in giudizio dei terzi pignorati, litisconsorti necessari. Nonostante ciò, ha ritenuto superflua la rimessione al primo giudice e ha definito la causa con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, per ragioni di ragionevole durata del processo e perché la causa era originariamente improponibile in mancanza del litisconsorzio necessario.
La decisione
La Corte ha dichiarato in sostanza l'erroneità del mezzo di impugnazione avverso la sentenza di appello relativa a un'opposizione agli atti esecutivi e, valorizzando la presenza di un vizio originario del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Firenze. Ha inoltre condannato l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del grado di appello e di legittimità in favore del controricorrente. Non è stata disposta alcuna pronuncia sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dal ricorrente a fondamento del motivo di violazione di legge relativo alla competenza territoriale dell'ufficiale della riscossione
la sentenza di merito era qualificata come decisione su opposizione agli atti esecutivi; da ciò discende che l'impugnazione corretta contro la sentenza era il ricorso straordinario per cassazione
artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c.
la Corte richiama il potere di rimessione al primo giudice, ma lo ritiene superfluo nella fattispecie, preferendo la cassazione senza rinvio
art. 111, comma 2, Cost.
invocato a sostegno dell'esigenza di ragionevole durata del processo per evitare una rimessione inutile
richiamato solo per il deposito della motivazione dell'ordinanza
evocato nel testo della sentenza di merito per qualificare il giudizio come opposizione agli atti esecutivi
Massime di principio
- Quando una sentenza decide su un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione ordinaria non è l'appello ma il ricorso straordinario per cassazione, secondo la natura del provvedimento impugnato.
- Se in un giudizio concernente pignoramenti presso terzi non sono evocati i terzi pignorati, questi integrano litisconsorti necessari e il contraddittorio risulta viziato.
- In sede di legittimità, ove emerga un difetto originario di integrità del contraddittorio e la causa sia sostanzialmente improponibile ab origine, la Corte può evitare la rimessione al primo giudice e cassare senza rinvio la sentenza impugnata, in funzione della ragionevole durata del processo.
- L'erronea proposizione del mezzo di impugnazione rispetto alla natura della sentenza è decisiva e può condurre alla definizione del giudizio senza esame del merito della censura proposta.
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