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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21265/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. tra più fatti di reato oggetto di sentenze irrevocabili in esecuzione. In particolare, chiedeva l'unificazione di una rapina ai danni di una persona sconosciuta commessa il 1 marzo 2024, di un tentato omicidio e di una rapina ai danni di altra persona, sostenendo che tali episodi sarebbero stati riconducibili a un medesimo disegno criminoso. La Corte rileva però che i motivi, per come formulati, si limitano a chiedere una rivalutazione del compendio probatorio e a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella del giudice di merito, senza superare le ragioni già poste a fondamento del diniego della continuazione, fondate sull'assenza di circostanze sintomatiche di una preventiva ideazione e programmazione unitaria dei reati sin dall'origine, anche in considerazione della diversa genesi dei fatti e del loro svolgimento occasionale o occasionato da un dissidio economico legato allo spaccio di stupefacenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero in sostanza dirette a ottenere una diversa valutazione di merito del materiale già esaminato dal giudice dell'esecuzione e che, per il resto, fossero generiche o manifestamente infondate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Per il riconoscimento della continuazione in executivis è necessario che emergano elementi sintomatici di una preventiva programmazione unitaria dei reati; l'omogeneità del bene giuridico o altri elementi non decisivi non bastano da soli.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso

    Il richiamo è utilizzato per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

  • Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El Ayari Haikel, Rv. 284970 - 01

    è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi

    Il condannato che chiede la continuazione deve indicare i reati da unificare e gli elementi specifici che dimostrino il medesimo disegno criminoso; spetta poi al giudice dell'esecuzione individuare gli elementi sostanziali dai quali desumere tale disegno.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione volto al riconoscimento della continuazione, l'istante ha l'onere di indicare specificamente i reati da unificare e gli elementi sintomatici della loro riconducibilità a un preventivo disegno criminoso unitario.
  • La continuazione non può essere riconosciuta quando manchino circostanze concrete che attestino, già al momento del primo reato, una programmazione generale dei fatti successivi; non è sufficiente la sola omogeneità del bene giuridico tutelato o la vicinanza tra le condotte.
  • Il controllo di legittimità non consente di sostituire alla motivazione non illogica del giudice di merito una diversa lettura del compendio probatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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