Cassazione Penale, Sentenza n. 45390/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità del reato per difetto di querela. Le altre questioni sostanziali e di merito sono risultate assorbite e quindi non decisionate.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per il delitto di furto aggravato (artt. 110, 624, 625, co.1, n.2 c.p.). Le difese avevano sollevato vari motivi: mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e doglianza sulla dosimetria della pena; mancata concessione della sospensione condizionale; contestazione del dolo (per Angelo); eccezione di improcedibilità per difetto di querela; eccezione di estinzione del reato per prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto però decisivo e fondato il motivo comune relativo all'improcedibilità per difetto di querela alla luce della Riforma "Cartabia": il delitto in questione è punibile a querela della persona offesa salvo specifiche ipotesi di procedibilità d'ufficio; dagli atti non risulta che la querela sia stata presentata entro il termine previsto (30 marzo 2023), pertanto il reato è divenuto improcedibile.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma "Cartabia")
art. 2, comma 1, lett. 1) (che ha sostituito il terzo comma dell'art. 624 c.p.)
Ha modificato il regime di procedibilità del furto aggravato rendendolo, in linea generale, punibile a querela della persona offesa, con procedibilità d'ufficio solo nelle ipotesi tassative previste dalla norma.
Art. 624 c.p. (terzo comma, testo a seguito della modifica)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)
La norma, come interpretata dalla Corte, stabilisce che in mancanza delle condizioni che giustificano l'azione d'ufficio, l'azione penale è subordinata alla querela della persona offesa.
Art. 625, comma primo, n. 2) c.p.
Riferimento all'aggravante rilevante per la qualificazione del furto contestato; alcune circostanze indicate in art. 625 possono legittimare la procedibilità d'ufficio se ricorrono (cfr. art. 624 modificato).
Art. 85 del Decreto Legislativo citato (D.Lgs. 150/2022)
riferimento al termine del 30 marzo 2023 per l'adeguamento/procedibilità
Predispone termini/transitorietà connessi all'entrata in vigore della riforma; la Corte ha rilevato che non risulta nei fascicoli la querela presentata entro il termine indicato.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma citata con riferimento alla possibilità di pronunce alternative; la Corte ha rilevato l'assenza di elementi per adottare una pronuncia prevista da tale disposizione, quindi ha proceduto all'annullamento per improcedibilità.
Massime di principio
- Dopo la Riforma Cartabia il furto aggravato disciplinato dall'art. 625 co.1 n.2 c.p. è in linea generale procedibile a querela della persona offesa: se non è stata presentata querela nei termini previsti, il procedimento è improcedibile.
- Prima di proseguire con appello o difesa su questioni di merito, verificare sempre la sussistenza e la tempestività della querela quando la norma è stata modificata in senso di querelabilità; la mancanza della querela può determinare annullamento senza rinvio.
- Accertare l'eventuale ricorrenza delle ipotesi che legittimano la procedibilità d'ufficio (persona offesa incapace per età o infermità; circostanze tassative di cui ad art. 625 numeri rilevanti, salvo eccezioni), perché in tali casi la mancanza di querela non impedisce l'azione penale.
- Se viene dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela, le questioni di merito (dolo, attenuanti, prescrizione) restano assorbite e non vengono esaminate dalla Corte.
- In presenza di modifiche legislative con effetti sulla procedibilità, è fondamentale verificare e rispettare eventuali termini transitori e scadenze fissate dalla norma o dal decreto di attuazione (es. termine del 30 marzo 2023 richiamato nel caso).
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