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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11903/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo sulla recidiva fosse viziato da aspecificità, poiché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in dispositivo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Messina, deducendo un unico motivo relativo al giudizio di esistenza della recidiva. La censura è stata ritenuta aspecifica perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato i precedenti penali dell'imputato come indice di maggiore capacità criminale e di una personalità refrattaria e indifferente agli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria, con particolare riferimento a due condanne per evasione. Il ricorso si limitava a considerazioni generali, senza attaccare in concreto il percorso logico seguito dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere valorizzata in presenza di precedenti penali sintomatici di maggiore capacità criminale e di una personalità refrattaria agli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso che non si confronti con la concreta motivazione della sentenza impugnata e si limiti a formule generali astratte e ripetibili in qualunque altro caso.
  • Nel giudizio sulla recidiva, il giudice di merito può valorizzare i precedenti penali quando essi siano indicativi di maggiore capacità criminale e di persistente indifferenza agli obblighi giuridici.
  • La deduzione in cassazione di vizi relativi alla recidiva richiede un confronto puntuale con gli argomenti posti a base della decisione impugnata; la mera critica generale non è sufficiente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniRecidiva
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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