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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31676/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU per le annualità 2008/2012, fondato sulla contestata omissione della denuncia di unità immobiliari a destinazione non domestica, in particolare autorimesse e laboratori artigianali. Il contribuente aveva impugnato l'accertamento e, in appello, il comune aveva ottenuto riforma della decisione di primo grado. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507/1993 e dell'art. 10, comma 1, L. n. 212/2000, sostenendo che l'istanza di accertamento con adesione presentata nel 2015 e gli atti della relativa attività tecnico-amministrativa avrebbero dovuto valere come denuncia di variazione idonea a far escludere o rideterminare il tributo. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 112, 115 e 132, primo comma, n. 4, c.p.c., per omessa valutazione di tale documentazione e omessa motivazione su un punto decisivo. Il terzo motivo riguardava la mancata prova della produzione di rifiuti speciali, ma è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha affermato che l'istanza di accertamento con adesione, successiva agli avvisi impugnati, non può avere efficacia di denuncia di variazione, perché i due istituti hanno natura e finalità diverse: la denuncia di variazione opera per il futuro e riguarda mutamenti dei presupposti di tassabilità, mentre l'accertamento con adesione presuppone un accertamento già emesso e mira alla definizione del prelievo relativo a periodi già trascorsi. Inoltre, in tema di TARSU, resta a carico del contribuente l'onere di fornire i dati relativi all'esistenza e delimitazione delle aree in cui sono prodotti rifiuti speciali non assimilabili, al fine di ottenerne l'esclusione dalla superficie imponibile. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 62, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 507/1993

    La norma è richiamata per ribadire che l'esclusione dalla superficie imponibile dei locali o aree dove si producono rifiuti speciali non assimilabili richiede che il contribuente fornisca all'amministrazione i dati necessari; la quantificazione del tributo resta subordinata agli obblighi dichiarativi e informativi del contribuente.

  • art. 70, D.Lgs. n. 507/1993

    La denuncia di variazione opera per gli anni successivi quando mutano le condizioni di tassabilità e riguarda ogni variazione di locali, aree, superficie e destinazione idonea a incidere sull'applicazione del tributo.

  • art. 71, D.Lgs. n. 507/1993

    L'avviso di accertamento in rettifica è previsto in caso di denuncia incompleta o infedele, oppure di omessa denuncia; se la denuncia è stata presentata e non contestata, il tributo viene applicato sulla base dei dati dichiarati.

  • art. 10, comma 1, L. n. 212/2000

    Richiamato dalla parte ricorrente, non è ritenuto idoneo a fondare l'equivalenza tra istanza di accertamento con adesione e denuncia di variazione.

  • artt. 112, 115, 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Le doglianze di omessa pronuncia, omessa valutazione delle prove e motivazione apparente sono state respinte perché la CTR aveva correttamente valorizzato la natura distinta degli istituti invocati e la regola sull'onere dichiarativo del contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di TARSU, l'istanza di accertamento con adesione non equivale a denuncia di variazione e non può sostituire gli adempimenti dichiarativi previsti dalla disciplina del tributo.
  • La denuncia di variazione ha efficacia solo per il futuro e presuppone un mutamento dei presupposti di fatto della tassazione; non può retroagire a periodi già oggetto di accertamento.
  • L'accertamento con adesione ha funzione deflattiva e conciliativa della lite tributaria e si colloca su un piano distinto rispetto agli obblighi di denuncia e variazione del contribuente.
  • Per ottenere l'esclusione dalla superficie imponibile delle aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili, il contribuente sopporta un onere di allegazione e prova dei relativi dati, pur restando in generale a carico dell'amministrazione la prova dei presupposti dell'obbligazione tributaria.
  • L'omessa denuncia o la denuncia incompleta/infedele legittimano l'avviso di accertamento in rettifica; quando invece la denuncia è stata presentata e non contestata, l'ufficio deve applicare il tributo secondo i dati dichiarati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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