Cassazione Civile, Ordinanza n. 02508/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di quadri elettrici destinati a un raggruppamento temporaneo di imprese (A.T.I.) costituito da tre operatori economici. Gli ingiunti proposero opposizione e il Tribunale confermò il decreto, ritenendo solidalmente obbligati i componenti dell'ATI. In appello, invece, la Corte territoriale revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo che la controparte contrattuale fosse l'ATI come tale e che non risultasse un ulteriore mandato collettivo con rappresentanza idoneo a impegnare le singole imprese mandanti verso il fornitore. La società creditrice ricorse per cassazione con due motivi: (1) falsa applicazione della disciplina sulle ATI, sostenendo che la norma richiamata dalla Corte d'appello regola solo i rapporti con la stazione appaltante pubblica e non esclude la responsabilità verso i terzi, tanto più che nel processo erano chiamate in giudizio tutte le imprese componenti il raggruppamento e non era stato mai stipulato un rapporto con un soggetto autonomo dotato di personalità giuridica; (2) violazione dell'art. 1294 c.c., assumendo che, mancando una diversa previsione, le imprese partecipanti all'ATI erano tenute in solido al pagamento del prezzo della fornitura. La Suprema Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, rilevando che l'ATI non è un soggetto giuridico autonomo e che, in difetto di prova di un contratto concluso esclusivamente da uno solo dei componenti, i partecipanti rispondono solidalmente delle obbligazioni assunte per la fornitura collegata all'appalto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società fornitrice, cassato la sentenza della Corte d'appello di Ancona e rinviato alla medesima Corte in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio per cui l'ATI non costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti e, in mancanza di prova contraria, i componenti del raggruppamento rispondono solidalmente verso il fornitore. La Corte ha inoltre demandato al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È stato richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.
art. 23 co. 9 d.lgs. 19 dicembre 1991 n. 406
La Corte ha chiarito che il mandato con rappresentanza ivi previsto riguarda solo i rapporti con la stazione appaltante e non si estende automaticamente ai rapporti con i terzi.
In assenza di una diversa previsione di legge o di titolo, i debitori sono solidalmente obbligati; la Corte lo applica alle imprese componenti l'ATI per il corrispettivo della fornitura.
art. 10 l. 11 febbraio 1994 n. 109
È richiamato per descrivere il modello dell'ATI negli appalti pubblici e il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo nei confronti della stazione appaltante.
art. 95 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554
È richiamato per sottolineare che il rapporto di mandato nell'ATI non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia.
art. 13 co. 2 l. 11 febbraio 1994 n. 109
"l’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 ... determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori"
La Corte lo usa come conferma della responsabilità solidale delle imprese associate anche verso i fornitori, non solo verso l'amministrazione appaltante.
È richiamato per il rinvio al giudice di merito anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- L'associazione temporanea di imprese, quando costituita per la realizzazione di un'operazione comune, non dà luogo di regola a un nuovo soggetto di diritto né a un autonomo centro di imputazione di rapporti; le obbligazioni assunte nell'ambito del rapporto possono dunque ricadere sui singoli partecipanti secondo il titolo e la disciplina applicabile.
- Il mandato con rappresentanza previsto per la capogruppo dell'ATI opera, in via tipica, nei rapporti con la stazione appaltante e per gli atti dipendenti dall'appalto, ma non esclude di per sé la legittimazione o la responsabilità dei componenti del raggruppamento nei confronti dei terzi.
- Quando un fornitore agisce per il pagamento di una prestazione resa a favore di un'ATI, se non è dimostrato che il contratto sia stato concluso esclusivamente da uno solo dei componenti con obbligazione limitata a quel soggetto, può configurarsi la responsabilità solidale dei partecipanti.
- La prova di un vincolo contrattuale riferibile soltanto a un singolo componente del raggruppamento deve essere fornita da chi la allega; in mancanza, non può essere negata al creditore la possibilità di agire verso i soggetti che hanno costituito il raggruppamento e ricevuto la prestazione.
- La disciplina dell'ATI negli appalti pubblici può assumere rilievo anche nei rapporti con i terzi quando le parti abbiano richiamato quel modello organizzativo, ma resta fermo che tale modello non implica automaticamente soggettività giuridica autonoma.
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