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Sentenza

Sentenza n. 1021/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto Direttoriale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022, recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” e dei relativi allegati, nonché delle relative note di comunicazione e pubblicazione e degli atti alle stesse presupposti, tra cui le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dell’ESTAR, con le quali sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015-2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM 6 ottobre 2022 e i relativi allegati (deliberazione n. 1363 del 30 settembre 2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 5 settembre 2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16 settembre 2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 6 settembre 2019 del direttore generale dell’AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30 agosto 2019 del direttore generale dell’AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16 settembre 2019 del direttore generale dell’AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 9 agosto 2019 del direttore generale dell’AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27 settembre 2019 del direttore generale dell’ESTAR), nonché di tutti i relativi modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, in quanto occorra, delle delibere di approvazione dei bilanci regionali, e di ogni altro atto procedimentale, anche ignoto, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento con cui è stato comunicato l’importo dovuto da ogni azienda con PEC/raccomandata A/R, inviate in data 11 novembre 2022 e 14 novembre 2022, la comunicazione ad ogni azienda 4 fornitrice del 18 novembre 2022, indicando apposito link collegato a una sezione del sito internet istituzionale della Regione Toscana in cui venivano specificate le modalità di conteggio adottate sulla base dei dati trasmessi e certificati dalle aziende sanitarie e dall’ESTAR da cui scaturivano le percentuali dei fatturati soggette al rimborso e ogni altra corrispondenza inerente e la “Nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta”; - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, Serie generale n. 216; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, Serie generale n. 251; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute – DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 - ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute –DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, di contenuto ignoto; - degli accordi sanciti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR e 182/CSR); - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 17 marzo 2020 recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici - Individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557”; - in quanto occorra del Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144 e del Decreto del Ministro della Salute del 24 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019, Supplemento ordinario n. 23 di “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica conto economico (CE), stato patrimoniale (SP), dei costi di livelli essenziali di assistenza, (LA) e conto del presidio (CP), degli enti del servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.7.2023, per l’annullamento: - in quanto occorra, della nota della Regione Toscana del 20 giugno 2023 recante “Payback” dispositivi medici relativo agli anni 2015 – 2018. Novità introdotte dal D.L. n. 34/2023, convertito nella Legge 26 maggio 2023, n.” (doc. 11) e del relativo allegato; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi compresi gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente;

Giustizia amministrativa202216573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e statali applicativi del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi il provvedimento regionale di quantificazione dell'importo dovuto e i decreti e atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti applicativi della disciplina sul payback dei dispositivi medici relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, tra cui il decreto della Regione Toscana che approvava gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, gli atti di validazione e certificazione dei fatturati, i decreti ministeriali, le circolari e gli ulteriori atti presupposti. È stata proposta anche domanda risarcitoria. Con motivi aggiunti è stata impugnata la nota regionale del 20 giugno 2023 relativa alle novità introdotte dal d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023, con reiterazione della domanda di annullamento e di risarcimento. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La società ha dichiarato in udienza di avere effettuato tale versamento e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; la circostanza è stata confermata dalla Regione Toscana.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione resa dalla ricorrente, secondo cui era stata corrisposta la somma ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sulle impugnazioni e sulla domanda risarcitoria. Il giudizio è stato definito senza esame dei motivi di illegittimità degli atti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione dell'andamento del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015

    La disposizione è richiamata quale base degli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici relativi al payback per gli anni 2015-2018.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    La disposizione è richiamata con riferimento ai provvedimenti regionali e provinciali di quantificazione degli importi dovuti e alle conseguenze dell'inadempimento.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023

    La disposizione è richiamata tra quelle che disciplinano gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...].

    Il versamento della quota ridotta prevista dalla norma estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e, nel processo pendente, determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del contenzioso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato quale disposizione processuale applicata nella trattazione della controversia.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avente a oggetto atti applicativi del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, l'azienda fornitrice versa integralmente la quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sulle impugnazioni e sulle connesse domande risarcitorie.
  • La sopravvenuta carenza di interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, senza necessità di esaminare i vizi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.
  • La dichiarazione processuale della parte circa la sopravvenuta carenza di interesse può fondare la declaratoria di improcedibilità quando il fatto estintivo dell'interesse sia confermato dagli atti del giudizio e, nella fattispecie, dall'amministrazione interessata.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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