Cassazione Penale, Ordinanza n. 03055/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di minaccia a pubblico ufficiale. Nel ricorso sosteneva che le espressioni da lui pronunciate non avessero rilevanza penale ai sensi dell'art. 336 c.p. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non si confronta con la specifica motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva attribuito alle espressioni una concreta valenza minatoria, accentuata dal fatto che fossero state rivolte a un'agente di polizia municipale che si trovava da sola a fronteggiarlo.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma per evidenziare che, nel caso concreto, le espressioni pronunciate dall'imputato sono state ritenute concretamente minacciose e dunque penalmente rilevanti.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura del fatto o della norma senza censurare la concreta motivazione adottata dai giudici di merito.
- Ai fini dell'art. 336 c.p., la verifica della minaccia va condotta in concreto, considerando il contesto in cui le espressioni sono state pronunciate e la loro effettiva idoneità intimidatoria.
- La concreta condizione di isolamento della persona offesa, specie se operante come pubblico ufficiale, può incidere sulla valutazione della valenza minatoria delle espressioni rivolte nei suoi confronti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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