Cassazione Civile, Ordinanza n. 27760/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha tassato, in via di enunciazione, un'ordinanza del Tribunale di Forlì emessa per il pagamento di compensi professionali. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che fosse dovuta solo l'imposta di registro sul provvedimento giudiziale, e non anche quella riferita al presunto contratto di patrocinio legale enunciato nel provvedimento. In appello la decisione è stata riformata solo in parte, ritenendo dovuta l'imposta di registro in misura fissa e anche quella proporzionale sugli interessi moratori, ma confermando il resto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di norme del d.P.R. n. 131 del 1986 e sostenendo che ogni ordinanza di pagamento dei compensi professionali contiene in re ipsa il rapporto sottostante di prestazione professionale. Il contribuente ha resistito eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso principale e ha proposto ricorso incidentale tardivo, con tre motivi, contro la compensazione delle spese e contro la dichiarazione di definitività di una parte del provvedimento in assenza di specifica richiesta o impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate perché la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa l'insufficienza degli elementi identificativi dell'atto enunciato. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo del contribuente, proposto oltre il termine rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. Il giudizio di legittimità si è quindi concluso con la condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese in favore del controricorrente; nessun ulteriore importo per contributo unificato è stato posto a carico dell'amministrazione statale ricorrente, mentre il ricorso incidentale inefficace non ha prodotto conseguenze sul punto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge concerne l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'erronea ricostruzione della fattispecie concreta è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale, non come violazione di legge.
art. 334, secondo comma, c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.
La doppia conforme limita il sindacato di legittimità sui profili di fatto.
art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La tassazione per enunciazione richiede che l'atto enunciato sia desumibile dall'atto registrato con autonomia giuridica oggettuale, identità delle parti e permanenza degli effetti, senza necessità di accertamenti extratestuali complessi.
artt. 1, 3, 5, 22 e 40 d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamati dall'Agenzia a sostegno della pretesa impositiva sull'enunciazione del rapporto professionale.
art. 1, lett. b, tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, parte II
Richiamato quale base tariffaria per la tassazione del rapporto enunciato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è collegato alle sole declaratorie di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, con esclusione dei casi indicati in sentenza.
Il provvedimento giudiziale tassato era un'ordinanza emessa ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- La tassazione per enunciazione presuppone che il negozio o rapporto enunciato sia identificabile direttamente dal testo dell'atto registrato, senza dover ricorrere a elementi esterni o ad accertamenti di fatto complessi.
- Se la censura di legittimità contesta l'apprezzamento delle risultanze istruttorie o la sufficienza degli elementi identificativi del rapporto enunciato, il motivo non integra una violazione di legge ma mira a rimettere in discussione un accertamento di fatto.
- Il vizio di violazione di legge ricorre solo quando il giudice di merito abbia mal interpretato la norma astratta; se invece si contesta l'applicazione della norma alla concreta ricostruzione dei fatti, il sindacato è limitato e può risultare inammissibile nel ricorso per cassazione.
- In presenza di doppia conforme, la critica alla ricostruzione fattuale del giudice d'appello incontra un ulteriore limite di ammissibilità.
- Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
- L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato non opera nei casi esclusi dalla disciplina richiamata e, per le amministrazioni dello Stato, rileva il meccanismo della prenotazione a debito.
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