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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00819/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da sette bollette doganali relative all'importazione di elementi di fissaggio in ferro e acciaio inossidabile, inizialmente dichiarati di origine malese e ammessi al trattamento preferenziale sulla base di certificati di origine SPG Form A. A seguito di un'indagine OLAF emerse che la merce era in realtà prodotta in Cina, transitata nella zona franca di Port Klang e poi esportata verso l'Europa con documentazione idonea a occultarne la reale provenienza. L'Agenzia delle dogane emise avvisi di rettifica per il recupero dei dazi antidumping evasi. In primo grado una parte degli atti fu annullata per decadenza e una parte confermata; in appello entrambe le impugnazioni furono respinte. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame e/o erronea interpretazione del Regolamento UE n. 278/2016, sostenendo che l'abrogazione dei dazi antidumping avrebbe comportato il rimborso dei dazi riscossi prima dell'entrata in vigore, quanto meno per atti non definitivi; 2) violazione dell'art. 220 del Reg. CEE n. 2913/1992, deducendo che la mancata contabilizzazione non poteva essere recuperata perché dovuta a un errore delle autorità doganali e perché l'importatore avrebbe agito in buona fede; 3) violazione dell'art. 10 del Reg. CE n. 1225/2009 e dei Reg. UE n. 966/2010 e n. 723/2011, assumendo che i regolamenti richiamati non fossero applicabili poiché le dichiarazioni doganali erano anteriori alla loro entrata in vigore.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Sul primo ha osservato che il Regolamento UE n. 278/2016 non consente il rimborso dei dazi già riscossi prima della sua entrata in vigore, dovendosi applicare in senso contrario rispetto alla tesi della ricorrente. Sul secondo ha ribadito che la contabilizzazione a posteriori dei dazi è impedita solo se l'importo non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, non riconoscibile dal debitore in buona fede e con osservanza da parte dell'importatore di tutte le prescrizioni doganali; nel caso concreto mancava l'errore attivo imputabile all'autorità e la società si limitava a contestare la mancata verifica puntuale dell'OLAF, tentando una rivalutazione del merito. Sul terzo ha rilevato che gli avvisi di rettifica si fondavano sul Reg. CE n. 91/2009 del 2009, relativo ai dazi antidumping applicabili alla merce di origine cinese, e non sui regolamenti indicati dalla ricorrente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 84 d.P.R. 23 gennaio 1993, n. 43

    termine triennale richiamato dalla CTR per valutare la tempestività della revisione dell'accertamento

  • art. 220 Reg. CEE n. 2913/1992

    la contabilizzazione a posteriori è esclusa solo se il mancato recupero dipende da errore dell'autorità doganale non riconoscibile dal debitore che abbia agito in buona fede e rispettato le regole doganali

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    l'importatore professionale deve usare la diligenza qualificata richiesta dalla propria attività per verificare l'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore

  • Regolamento UE n. 278/2016

    l'abrogazione dei dazi antidumping opera dalla sua entrata in vigore e non consente il rimborso dei dazi già riscossi in precedenza

  • Reg. CE n. 91/2009 del 26 gennaio 2009

    base normativa dei dazi antidumping applicati alla merce accertata come proveniente dalla Cina

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il richiamo a un regolamento UE non integra un fatto storico omesso, ma eventualmente una questione di diritto

  • art. 10 Reg. CE n. 1225/2009

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché gli atti impugnati si fondavano su altra disciplina antidumping

  • Reg. UE n. 966/2010

    richiamato dalla ricorrente come pretesamente inapplicabile nel caso concreto

  • Reg. UE n. 723/2011

    richiamato dalla ricorrente come pretesamente inapplicabile nel caso concreto

Massime di principio

  • In materia di dazi antidumping, la sopravvenuta abrogazione della disciplina non comporta automaticamente il rimborso dei dazi già riscossi per importazioni anteriori, quando il testo regolamentare escluda espressamente tale effetto.
  • La contabilizzazione a posteriori dei dazi è preclusa solo se l'importatore dimostra cumulativamente l'errore attivo dell'autorità doganale, la non riconoscibilità dell'errore con l'ordinaria diligenza professionale e l'osservanza di tutte le prescrizioni doganali.
  • La mera ricezione o accettazione iniziale di certificati di origine non equivale a un errore imputabile all'autorità doganale, se non vi sia un comportamento attivo dell'amministrazione idoneo a generare un affidamento tutelabile.
  • L'importatore professionale non può invocare la buona fede in modo astratto, ma deve provare di aver svolto un controllo esigibile sull'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore e sulla sussistenza delle condizioni del trattamento preferenziale.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione dell'erronea applicazione di un regolamento o di una norma di diritto non può essere veicolata come omesso esame di un fatto storico.
  • Se l'avviso di rettifica si fonda su una specifica disciplina antidumping già vigente al momento dell'importazione, sono irrilevanti i regolamenti successivamente invocati dal contribuente se non utilizzati dall'amministrazione a base della pretesa.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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