Cassazione Penale, Sentenza n. 16327/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 09/03/2021 che rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente contestava la violazione dell'art. 47 della L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e denunciava vizi di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato gli elementi comprovanti la sua meritevolezza della misura alternativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso generico e manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse fornito motivazione chiara e congrua, basata su ragionevole esercizio del potere discrezionale, rilevando l'assenza di elementi fattuali concreti (mancanza di esperienze extramurarie come permessi premio e di una relazione di sintesi, osservazione della personalità ancora in corso) che consentissero una prognosi positiva circa l'idoneità dell'affidamento a contribuire alla rieducazione e alla prevenzione del rischio di reiterazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e del principio di colpa richiamato dalla Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47
Richiede un giudizio prognostico fondato sull'esame della personalità e sui risultati del trattamento per valutare l'idoneità alle misure alternative; la mancanza di elementi concreti può giustificare il rigetto.
Cassazione Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 (Angilletta), Rv. 258404
Giurisprudenza che impone al giudice di merito di motivare, con riferimento alla fattispecie concreta, di avere considerato tutti gli elementi previsti dalla legge nel valutare le misure alternative; la motivazione deve mostrare che il giudizio prognostico si basa su trattamento individualizzato e analisi scientifica della personalità.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese processuali quando il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato; fondamento normativo per la condanna economica del ricorrente.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Principio secondo cui può configurarsi la colpa nella proposizione di un'impugnazione, giustificando la condanna al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative (es. affidamento in prova) è fondata su un giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito: deve emergere da elementi concreti e valutazioni sul trattamento e sulla personalità del detenuto.
- Il giudice di merito deve motivare specificamente e con riferimento alla fattispecie concreta l'accoglimento o il rigetto, indicando gli elementi esaminati (relazioni trattamentali, esperienze extramurarie, permessi premio, sintesi diagnostiche).
- In sede di legittimità la Corte verifica solo la sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione; non può sostituirsi al giudice di merito con una diversa valutazione dei fatti.
- Richieste di revisione della decisione basate su doglianze generiche e non critiche puntuali della motivazione sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
- L'assenza di documentazione trattamentale o di esperienze extramurarie che dimostrino il percorso rieducativo è un elemento rilevante a carico del richiedente e può legittimare il rigetto dell'istanza.
- Proporre ricorso senza adeguata critica o senza elementi nuovi e specifici comporta il rischio di condanna alle spese e, se la condotta è valutata colposa, al pagamento alla Cassa delle ammende.
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