Cassazione Penale, Ordinanza n. 19566/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 19/03/2024, deducendo un solo motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La vicenda concreta, per quanto emerge dal testo, riguarda una condotta offensiva nei confronti di un'autovettura, collocata in un contesto di conflittualità, con danno ritenuto non tenue dal giudice di merito. La difesa sosteneva che la condotta dovesse essere ritenuta di minima offensività e quindi non punibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non illogica nel negare la particolare tenuità del fatto, valorizzando il contesto conflittuale in cui la condotta si inseriva e l'assenza di tenuità del danno arrecato all'autovettura. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità richiede una valutazione complessa e unitaria delle peculiarità del fatto concreto; può essere esclusa quando il contesto della condotta e l'entità del danno esprimano una offensività non tenue.
La valutazione della particolare tenuità deve essere compiuta sulla base delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo criteri rimessi al prudente apprezzamento del giudice.
La decisione sulla particolare tenuità del fatto rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, purché motivati in modo non apparente e non illogico.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla particolare tenuità del fatto non può essere atomistico, ma deve derivare da una valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti del caso concreto.
- Il giudice non è tenuto a esaminare in modo analitico ogni singolo parametro dell'art. 133 c.p., purché indichi quelli ritenuti decisivi per escludere la particolare tenuità.
- La motivazione che nega la causa di non punibilità è sufficiente se descrive le modalità della condotta, il contesto offensivo e l'entità del danno o del pericolo, senza ricorrere a formule stereotipate.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto appartiene al merito e in cassazione è sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o della motivazione apparente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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