Sentenza n. 266/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di revoca di porto d’armi e divieto di detenzione di armi e materie esplodenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia e di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio adottato dopo un controllo eseguito durante un servizio antibracconaggio, nel corso del quale erano stati rinvenuti due fringuelli morti in un contenitore destinato alla raccolta delle cartucce usate e il ricorrente era stato deferito all’autorità giudiziaria. Ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali, dell’art. 39 R.D. n. 773/1931, l’eccesso di potere e il difetto di motivazione. Nel corso del giudizio, il TAR aveva ordinato al ricorrente di depositare la ricevuta di avvenuta consegna della notificazione del ricorso, in formato .eml, nei confronti della difesa erariale, non costituitasi. L’incombente non è stato adempiuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., rilevando d’ufficio, previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., l’assenza della prova della notificazione del ricorso all’amministrazione resistente. La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna, nonostante l’ordine istruttorio e il termine perentorio assegnato, impediva di verificare il perfezionamento della notificazione nei confronti della Prefettura. Non sono state esaminate le censure sostanziali relative alle garanzie procedimentali, all’art. 39 R.D. n. 773/1931, all’eccesso di potere e al difetto di motivazione. Nulla è stato disposto sulle spese, considerata la mancata costituzione dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a.
Consente di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; nel caso concreto l’inammissibilità è stata pronunciata per la mancata prova della notificazione del ricorso all’amministrazione resistente.
È stato utilizzato per il rilievo officioso della questione relativa alla prova della notificazione, previamente segnalata alla parte ricorrente in udienza.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Norma sostanziale invocata dal ricorrente contro il divieto di detenzione di armi; la questione non è stata esaminata per la declaratoria di inammissibilità processuale.
Massime di principio
- La mancata prova della notificazione del ricorso all’amministrazione resistente determina l’inammissibilità del ricorso quando non sia possibile verificare il perfezionamento della notificazione nei confronti dell’amministrazione.
- Quando il giudice ordina alla parte ricorrente di produrre, entro un termine espressamente qualificato come perentorio, la ricevuta di avvenuta consegna della notificazione e l’incombente non viene adempiuto, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto della prova della notificazione.
- La questione processuale rilevata d’ufficio deve essere previamente sottoposta al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; assolto tale adempimento, il giudice può definire il giudizio sulla base della questione rilevata senza esaminare i motivi sostanziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 766/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →