Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5486/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato la richiesta di apertura di incidente di esecuzione volta a ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione parziale di un manufatto abusivo. Unico motivo: violazione degli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 e vizio di motivazione. Si lamentava che il Tribunale avrebbe illegittimamente dato rilievo al silenzio-assenso (decorso dei 60 giorni) dell'amministrazione sulla domanda di sanatoria, senza valutare concretamente la sanabilità dell'opera; si contestava inoltre che il giudice avrebbe acriticamente adesio alle conclusioni del tecnico comunale e travisato la consulenza tecnica di parte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale non si era basato unicamente sul silenzio dell'amministrazione (art. 36, comma 3), ma aveva motivato il rigetto richiamando elementi tecnici e probatori (la deposizione della teste Campisi e la stessa ammissione del consulente di parte circa la insanabilita della sopraelevazione oltre il terzo piano). La Corte ha poi richiamato il principio per cui un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di interventi non determina l'estinzione del reato edilizio e non equivale a una sanatoria reale. Per tali ragioni il motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 36

    Il comma 3 (richiamato in motivazione) assegna 60 giorni per la pronuncia dell'amministrazione sulla domanda di sanatoria; la Corte osserva che il Tribunale ha preso in considerazione tale elemento ma non lo ha usato quale unico fondamento della decisione, integrando la valutazione con elementi tecnici sulla insanabilità.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 37

    Richiamato nel ricorso, ma la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione della norma: non emergono profili che impongano diversa valutazione rispetto a quanto motivato dal Tribunale.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b)

    La Corte ribadisce che il rilascio di un permesso in sanatoria condizionato alla esecuzione di interventi finalizzati a rendere conforme l'opera non è idoneo a far venire meno la responsabilità per il reato edilizio: la sanatoria presuppone opere già eseguite e conformi.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per l'imposizione delle spese e del pagamento in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, avendo la Corte ritenuto assente colpa grave nella proposizione dell'impugnazione ma comunque inammissibile la stessa.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per i criteri sulla imputazione delle spese in caso di ricorso inammissibile; la Corte di Cassazione conclude che non sussistono elementi per ritenere colpa nella proposizione del ricorso, pur pronunciando la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il decorso del termine amministrativo (silenzio-assenso o silenzio-rifiuto) è un elemento rilevante ma non esclusivo: la giurisdizione penale può e deve valutare la concreta sanabilità dell'opera anche alla luce di elementi tecnici e probatori.
  • Un permesso di costruire in sanatoria subordinato a interventi (cioè condizionato) non equivale a una sanatoria effettiva e non elimina automaticamente la responsabilità penale per il reato edilizio; la sanatoria richiede l'esecuzione già avvenuta e la conformità alle norme urbanistiche.
  • La decisione di sospendere o revocare un ordine di demolizione può essere negata quando elementi tecnici (perizie, deposizioni) mostrano l'insanabilità dell'opera; le ammissioni dello stesso consulente di parte sono rilevanti.
  • In cassazione i motivi che appaiono manifestamente infondati o che non dimostrano un errore giuridico rilevante sono dichiarati inammissibili; la Corte valuta sia la correttezza dell'interpretazione normativa sia la coerenza della motivazione di merito.
  • La pronuncia sulla condanna alle spese e sull'eventuale versamento alla Cassa delle ammende segue le regole processuali: l'inammissibilità non esclude sempre la condanna provvisoria, ma la presenza o meno di colpa nella proposizione del ricorso influenza la misura della sanzione.
  • In situazioni simili, chi chiede la sospensione dell'ordine di demolizione dovrebbe produrre elementi tecnici solidi che dimostrino la reale sanabilità e che confutino le risultanze peritali o le ammissioni che indicano l'insanabilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.