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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21742/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato dei provvedimenti di fermo amministrativo iscritti su un veicolo, chiedendone la nullità insieme ai titoli e alle cartelle presupposte, assumendo in particolare di non avere mai ricevuto le cartelle di pagamento poste a base dei fermi. In primo grado il ricorso era stato rigettato, mentre in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione ritenendo non provata la notifica delle cartelle: aveva rilevato incompletezze nelle copie delle relate di notifica prodotte dall'agente della riscossione, l'assenza di elementi idonei a collegare le distinte delle raccomandate alle relate, la mancanza degli avvisi di ricevimento per le notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e persino la mancata produzione, anche in copia, delle cartelle di pagamento. Avverso tale sentenza l'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che non esiste alcun obbligo di depositare in giudizio le copie integrali delle cartelle e che era stata invece prodotta la documentazione sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica; ha inoltre contestato che il giudice di appello avesse valorizzato carenze documentali non tempestivamente dedotte dalla controparte.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Ha affermato che, ai fini della prova della notifica della cartella esattoriale ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relata di notifica; ha inoltre ritenuto che, per notifiche eseguite prima della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, non rilevi il mancato deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa quando il termine per opporsi sia ormai decorso e il rapporto sia esaurito. Poiché la notifica delle cartelle risultava già accertata in primo grado e l'appello aveva erroneamente qualificato invalida la notificazione, la decisione di merito è stata resa in senso sfavorevole al contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del resistente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione di legge dedotta nel ricorso per cassazione

    È stata utilizzata come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.

  • art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973

    non vi è alcun obbligo, da parte dell'agente di riscossione, di depositare le copie integrali delle cartelle di pagamento

    Ai fini della prova della notifica della cartella esattoriale non è necessario produrre in giudizio l'originale o la copia autentica della cartella; è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relata di notifica.

  • art. 140 c.p.c.

    notifiche indicate come effettuate ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

    La Corte osserva che, per le notifiche eseguite prima della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, il mancato deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa non incide sulla ritualità quando il rapporto è ormai esaurito.

  • art. 140-bis disp. att. c.p.c.

    adunanza camerale ... tenutasi con modalità da remoto

    È richiamata per la celebrazione della camera di consiglio da remoto.

  • Corte cost. n. 258 del 2012

    con la quale è stato introdotto l'obbligo della raccomandata in questione

    La Corte la richiama per precisare che l'obbligo della raccomandata informativa opera secondo la disciplina sopravvenuta, ma non travolge notifiche ormai perfezionate e rapporti esauriti.

Massime di principio

  • In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non richiede necessariamente la produzione dell'originale o della copia autentica della cartella: è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relata di notifica, purché idonea a identificare il debitore e la pretesa tributaria.
  • Quando la notificazione della cartella sia stata eseguita secondo la disciplina applicabile ratione temporis e il termine per impugnarla sia decorso, l'eventuale mancato deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa non è di per sé causa di invalidità della notifica, essendosi esaurito il rapporto notificatorio.
  • In sede di impugnazione di atti della riscossione, il giudice di merito non può annullare la pretesa per mere carenze documentali non decisive o per un'applicazione formalistica dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, se dagli atti prodotti risulta comunque dimostrata la notifica delle cartelle presupposte.
  • Se la questione relativa alla notifica o alla validità del titolo risulta definita sulla base degli atti già acquisiti e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito rigettando l'originario ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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