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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26378/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una società ritenuta responsabile ex d.lgs. 231/2001 per un illecito amministrativo dipendente da condotte di indebita percezione di contributi comunitari nel settore della produzione tabacchicola. Secondo l'impianto accusatorio richiamato nella sentenza, la società avrebbe ottenuto premi comunitari per le campagne agricole 2007-2012 mediante false dichiarazioni sulla disponibilità dei terreni e sulla effettiva produzione/conferimento del tabacco, indicandone alcuni non nella propria disponibilità e prospettando conferimenti inesistenti o non riferibili a coltivazioni effettive. La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado. Con il primo motivo il ricorso ha dedotto nullità per carenza e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il giudice d'appello non avrebbe esaminato i motivi di gravame e la memoria di replica, limitandosi a recepire acriticamente la sentenza di primo grado e fondando l'affermazione di responsabilità su risultanze investigative delle indagini preliminari, senza autonoma valutazione delle prove dibattimentali documentali e testimoniali. La difesa sosteneva inoltre che i terreni erano effettivamente nella disponibilità della società, che in materia agraria non sarebbe necessaria la forma scritta per rapporti temporanei, che la normativa europea richiederebbe solo la disponibilità giuridica dei fondi e che l'attività agricola e i conferimenti erano stati effettivamente svolti e controllati dagli enti competenti. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione dell'art. 22 d.lgs. 231/2001 per mancata declaratoria di prescrizione dell'illecito amministrativo limitatamente alle annualità 2007 e 2008, assumendo che il termine quinquennale dovesse decorrere dalle date di erogazione/incasso dei contributi e che non vi fossero stati atti interruttivi idonei; in subordine si chiedeva l'annullamento o comunque la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e delle statuizioni accessorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e generico perché si limitava a proporre una diversa lettura del compendio probatorio, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza indicare specificamente quali elementi probatori sarebbero stati trascurati; la motivazione di merito, invece, aveva valorizzato le dichiarazioni dei proprietari e conduttori dei fondi, i contratti di affitto risultati fittizi e la non riconducibilità del tabacco conferito a coltivazioni della società. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo perché, in materia 231, la contestazione dell'illecito mediante richiesta di rinvio a giudizio del 17 luglio 2014 aveva interrotto la prescrizione e ne aveva sospeso il decorso fino al giudicato; inoltre, al momento della contestazione, i reati presupposto non erano ancora prescritti, sicché l'eventuale estinzione sopravvenuta non incideva sulla responsabilità dell'ente in virtù del principio di autonomia ex art. 8 d.lgs. 231/2001. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    norma richiamata come base dell'illecito amministrativo contestato all'ente in relazione a indebita percezione di contributi comunitari

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    parametro del vizio dedotto per carenza o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001

    sancisce l'autonomia della responsabilità dell'ente anche quando il reato presupposto si estingua per causa diversa dall'amnistia; la prescrizione sopravvenuta del reato non elimina la responsabilità dell'ente se la contestazione è già avvenuta

  • art. 22 d.lgs. n. 231 del 2001

    regola la prescrizione dell'illecito amministrativo; il termine quinquennale decorre dalla consumazione del reato presupposto, è interrotto dalla contestazione e dalla richiesta di misure cautelari interdittive, e resta sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio

  • art. 59 d.lgs. n. 231 del 2001

    individua l'atto di contestazione dell'illecito all'ente, che nel caso di specie è stato identificato nella richiesta di rinvio a giudizio

  • art. 60 d.lgs. n. 231 del 2001

    impedisce la contestazione dell'illecito all'ente quando il reato presupposto sia già prescritto al momento dell'imputazione

  • art. 533 cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa come parametro dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità dell'ente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    base per la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per la valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove rispetto a quella adottata dai giudici di merito, quando la sentenza impugnata dia conto in modo non illogico degli elementi decisivi posti a fondamento della decisione.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e autosufficienti: non è sufficiente un richiamo generico a documenti, testimonianze o ai motivi di appello, ma occorre indicare quali singoli elementi siano stati trascurati, con quale contenuto e perché sarebbero decisivi.
  • In materia di responsabilità da reato degli enti, la prescrizione dell'illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001 ha disciplina autonoma rispetto alla prescrizione del reato presupposto: il termine quinquennale decorre dalla consumazione del reato presupposto e viene interrotto dalla contestazione dell'illecito all'ente o dalla richiesta di misure cautelari interdittive.
  • Una volta intervenuta la contestazione rituale dell'illecito all'ente, il decorso della prescrizione resta sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
  • La prescrizione del reato presupposto rileva come ostacolo alla contestazione dell'illecito solo se è già maturata prima dell'imputazione all'ente; se matura successivamente, non incide sulla permanenza della responsabilità dell'ente per effetto del principio di autonomia di cui all'art. 8 d.lgs. 231/2001.
  • Quando venga dedotta la prescrizione dell'illecito ex d.lgs. 231/2001, il giudice deve verificare anzitutto se la contestazione all'ente sia intervenuta prima del compimento del termine quinquennale e se, in ragione dell'atto interruttivo, la prescrizione sia rimasta sospesa fino alla definizione del processo.

Come è indicizzato

MaterieModello organizzativoImpugnazioni
RamiResponsabilità enti (231)Processo penale
IstitutiOnere della provaPrescrizione del reato

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