Cassazione Civile, Ordinanza n. 34300/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite riguarda l'impugnazione di avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2005 e 2006. Il contribuente deduceva, in sintesi, l'inesistenza o invalidità della notificazione degli avvisi e il difetto di motivazione degli atti impositivi, anche perché motivati per relationem agli "accertamenti Maggioli" senza che il loro contenuto fosse riportato negli avvisi. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: con il primo contestava la regolarità della notifica degli avvisi, sostenendo che il Comune non ne avesse provato la ritualità; con il secondo lamentava l'inadeguatezza motivazionale degli avvisi; con il terzo riproponeva censure analoghe sul calcolo degli interessi. Il Comune non si è costituito in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati e/o generici i primi due motivi. Quanto alla notifica, ha osservato che la procedura a mezzo posta era regolare e che il ricorrente si limitava a contestazioni generiche, senza specificare difformità tra copia e originale degli avvisi di ricevimento, mentre ciò che rileva è la parte dell'avviso relativa al destinatario. Quanto alla motivazione, ha rilevato la mancanza di autosufficienza del ricorso, poiché il contenuto degli avvisi non era riportato, e ha comunque valorizzato la sentenza impugnata, che riteneva presenti tutti gli elementi per la difesa del contribuente; ha inoltre precisato che gli "accertamenti Maggioli" non erano estranei al contribuente, trattandosi delle verifiche delegate dal Comune alla società incaricata. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione del Comune. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296
La notificazione degli avvisi di accertamento a mezzo posta rientra nei poteri dell'ente locale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, le censure sulla notificazione devono essere specifiche e autosufficienti: non basta lamentare in termini generici l'assenza di prova della regolarità se non si indicano concreti elementi di difformità tra copia e originale o vizi specifici della procedura.
- L'avviso di ricevimento è rilevante soprattutto per la parte che identifica il destinatario della spedizione; contestazioni sulla sola mancanza della facciata recante i dati del mittente non sono decisive se non si allega una concreta alterazione dell'atto.
- La censura di difetto di motivazione di un avviso di accertamento deve riportare in ricorso il contenuto essenziale dell'atto impugnato, altrimenti difetta di autosufficienza e non consente al giudice di legittimità di valutarne la fondatezza.
- La motivazione per relationem è ammissibile quando il contribuente sia comunque posto in condizione di comprendere la pretesa e di difendersi nel merito; la sufficienza motivazionale va valutata in concreto rispetto alla possibilità di difesa.
- Motivi che ripetono criticità già prospettate senza adeguata specificità possono essere assorbiti o dichiarati infondati quando il primo esame dei capi principali conduce al rigetto del ricorso.
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