Cassazione Penale, Sentenza n. 31820/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato aveva proposto un incidente di esecuzione sostenendo che, a seguito della revoca dell’indulto concesso in precedenti provvedimenti di cumulo, dovesse essere formato un nuovo cumulo comprendente l’intera pena determinata nei precedenti provvedimenti, con detrazione della parte già espiata, e non soltanto la porzione di pena oggetto dell’indulto revocato. La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l’istanza perché ritenuta mera riproposizione di una precedente richiesta già rigettata con ordinanza del 12 febbraio 2024, a sua volta confermata dalla Corte di cassazione. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che la precedente decisione non avesse esaminato la specifica questione ora prospettata e che anche la precedente pronuncia della Corte di cassazione avesse erroneamente inquadrato la domanda. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la nuova istanza non introduceva alcuna questione giuridica nuova né nuovi elementi di fatto, ma si limitava a criticare le decisioni già adottate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di appello, poiché la nuova istanza ex art. 666 cod. proc. pen. riproponeva il medesimo petitum già deciso e non prospettava elementi sostanzialmente nuovi, ma soltanto il dissenso del condannato rispetto alle precedenti decisioni. Alla declaratoria è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché non siano prospettate nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto.
La preclusione opera quando la nuova istanza ripropone sostanzialmente la medesima domanda già decisa; la sola diversa veste formale o la critica alla precedente motivazione non è sufficiente a superarla.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
La disposizione è richiamata dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
È richiamato con riferimento al criterio moderatore utilizzato nel provvedimento di cumulo per determinare la pena detentiva complessiva.
Massime di principio
- Il provvedimento del giudice dell’esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p., una nuova decisione sul medesimo petitum, salvo che la nuova istanza prospetti questioni giuridiche realmente nuove o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti o preesistenti ma non già valutati.
- Per stabilire se opera la preclusione dell’art. 666, comma 2, c.p.p. occorre considerare il significato sostanziale della domanda e non la sua veste formale o la riformulazione degli argomenti.
- La mera critica alle motivazioni o alle conclusioni contenute nei precedenti provvedimenti, senza allegazione di una questione nuova o di elementi nuovi non valutati, non consente di riproporre l’incidente di esecuzione.
- La revoca dell’indulto riferito a una pena inclusa in un precedente cumulo non comporta lo scioglimento del cumulo; la pena oggetto della revoca rileva come segmento di pena non eseguito e deve essere computata nel successivo provvedimento di cumulo.
Come è indicizzato
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