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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13843/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato l'applicazione degli arresti domiciliari a carico di D'Auria per i reati di turbativa d'asta (art. 353 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a) e c): contestava l'insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio (assenza di condotte idonee a ostacolare l'acquisizione della prova nei suoi confronti e mancanza di elementi che dimostrassero una strategia difensiva concordata per incidere sulle prove) e del pericolo di reiterazione criminosa (aveva rinunciato a incarichi societari, era stato sospeso dall'attività lavorativa per 90 giorni e residuava un rapporto di lavoro dipendente senza poteri decisionali).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorrente e ha confermato la sussistenza sia del pericolo di inquinamento probatorio sia del pericolo di reiterazione criminosa rispetto al contesto complessivo dell'illecito sistema corruttivo. Pur rilevando che il rischio di inquinamento era principalmente riferibile al sindaco Alfieri, la Corte ha ritenuto che il pieno coinvolgimento di D'Auria nel sistema illecito, il suo rapporto fiduciario con i referenti societari e la capacità di azione dimostrata giustificassero la misura cautelare (arresti domiciliari). È stata altresì esclusa l'efficacia delle sole misure interdittive nella fase iniziale per prevenire contatti e libertà di movimento volti a proseguire l'operatività illecita. A seguire, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 353 cod. pen.

    Norma che configura il reato di turbativa d'asta, contestato in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici in favore della Dervit s.p.a.; usata per qualificare il fatto oggetto delle indagini.

  • art. 274, comma 1, lett. a) e lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede le ipotesi in cui possa essere disposta la custodia cautelare: lett. a) per il pericolo di inquinamento probatorio e lett. c) per il pericolo di reiterazione criminosa. La Corte ha valutato questi presupposti considerando il quadro sistemico degli illeciti, il ruolo dominante del sindaco e il coinvolgimento fiduciario e operativo di D'Auria, ritenendo che, pur non emergendo specifiche condotte di inquinamento direttamente attribuibili al ricorrente, la concreta capacità e attitudine a incidere sullo svolgimento di illeciti e la persistenza del contesto criminale giustificassero la misura.

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente una misura cautelare fondata sul pericolo di inquinamento probatorio (art. 274 lett. a), è necessario dimostrare non solo un interesse del soggetto a compromettere le prove, ma anche la concreta capacità o condotte specifiche idonee a tal fine; la mera appartenenza a un 'sistema' non è automaticamente sufficiente.
  • Il pericolo di reiterazione criminosa (art. 274 lett. c) può essere valutato in termini di continuità e persistenza del rischio, tenendo conto dell'esperienza, delle relazioni fiduciari e del contesto socio-ambientale dell'indagato; la rinuncia formale a incarichi societari non è di per sé risolutiva se permangono legami operativi o capacità di influire sulle attività illecite.
  • In presenza di un sistema illecito articolato e consolidato, i giudici possono ritenere inadeguate misure interdittive (es. divieti di incarico) quando l'operatività illecita si fondi anche su apporti di fatto e su capacità personali che prescindono dalle attribuzioni formali.
  • La sussistenza di prove tecniche forti (intercettazioni, sequestri documentali, consulenze tecniche) rafforza la valutazione del pericolo cautelare poiché indica fonti di prova che potrebbero essere effettivamente compromesse o che documentano l'effettivo coinvolgimento dell'indagato.
  • Per ottenere l'attenuazione o la revoca della misura cautelare, il difensore dovrebbe fornire elementi concreti e aggiornati che dimostrino un 'segnale inequivoco' di presa di distanza dall'operatività illecita (es. cessazione effettiva di rapporti, prova di impossibilità di contatto con i coindagati, misure di controllo terze) e che eliminino la prospettiva di reiterazione o di inquinamento probatorio.

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