Cassazione Civile, Ordinanza n. 32913/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria fondato su più cartelle di pagamento. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento parziale, poi confermato in appello dalla Commissione tributaria regionale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario con riguardo a due cartelle poste a base dell'iscrizione ipotecaria ma riferite a crediti non tributari, cioè contributi IVS e crediti INAIL; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per mancanza assoluta o comunque insufficienza della motivazione, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., poiché la CTR si era limitata a confermare la decisione di primo grado con motivazione apodittica e senza confrontarsi con i motivi di appello, in particolare sulla prova della notifica delle cartelle; il terzo motivo era subordinato, ma la Corte lo ha ritenuto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. In motivazione ha affermato, da un lato, che il giudice tributario difetta di giurisdizione sulle cartelle relative a crediti non tributari; dall'altro, che la sentenza della CTR era affetta da motivazione meramente apparente, perché non ricostruiva la controversia né si confrontava con le specifiche censure di appello.
Norme richiamate
La giurisdizione del giudice tributario non si estende ai crediti che non abbiano natura tributaria; rispetto alle cartelle riferite a contributi previdenziali o crediti INAIL sussiste difetto di giurisdizione.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere intellegibili le ragioni logico-giuridiche della decisione; la motivazione apparente determina nullità.
La motivazione deve dare conto, in modo effettivo e non apodittico, delle ragioni della decisione e del confronto con le domande e le eccezioni delle parti.
Massime di principio
- Il giudice tributario ha giurisdizione solo sulle controversie aventi ad oggetto tributi; quando l'atto esecutivo o cautelare si fonda anche su cartelle relative a crediti di natura previdenziale o assicurativa, la giurisdizione tributaria manca per tali posizioni.
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando si limita a una formula di stile di conferma della decisione impugnata senza ricostruire la vicenda processuale e senza esaminare le specifiche censure mosse con l'appello.
- La motivazione per relationem è legittima solo se consente di individuare con chiarezza le ragioni della decisione e il concreto richiamo alla motivazione della sentenza precedente; non basta un generico rinvio o una conferma apodittica.
- In sede di impugnazione, il giudice deve prendere posizione sui motivi di gravame effettivamente dedotti dalle parti; l'omissione di tale confronto integra vizio di motivazione rilevante in cassazione.
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