Cassazione Civile, Sentenza n. 9268/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto n. 70/2019 della Corte d'appello di Perugia relativo alla liquidazione delle spese processuali e dei compensi per l'equa riparazione (art. Pinto) per durata irragionevole del processo. La ricorrente censurava: a) l'applicazione della tabella 8 invece della tabella 12 per la fase monitoria; b) la simbolicità della liquidazione di C 250,00 per le spese della fase monitoria in violazione dell'art. 2233, co.2 c.c.; c) l'eccesso di quanto liquidato in favore del Ministero per il giudizio d'opposizione (C 1.198,50), posto che il valore del disputatum era modesto e la pubblica amministrazione avrebbe avuto minore attività difensiva.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. La Corte di legittimità ha ritenuto corretta l'applicazione della tabella 8 per la fase monitoria e ha ritenuto non fondata la censura sulla presunta simbolicità della somma di C 250,00 (essa è compatibile con il minimo ridotto previsto dalla tab. 8 e dall'art. 4 co.1 d.m. n.55/2014). Tuttavia la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla liquidazione delle spese del giudizio d'opposizione: essendo il contenzioso avente valore ristretto (C 260,00 di lite), doveva applicarsi lo scaglione della tabella 12 e il minimo assoluto in quella tabella corrisponde a C 286,00; di conseguenza la somma precedentemente fissata a favore del Ministero è stata ridotta a C 286,00. Il decreto impugnato è stato cassato nei limiti indicati e rideterminato nel merito; sono dichiarate integralmente irripetibili le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ha stabilito che per la fase davanti al consigliere designato nel giudizio di equa riparazione la liquidazione delle spese segue la tabella 8 (procedimenti monitori), anche quando quel primo rito sia destinato a svolgersi davanti alla corte d'appello, per l'identica veste formale del provvedimento (decreto), l'assenza iniziale di contraddittorio e la differita operatività del principio audiatur et altera pars.
Per le spese del giudizio d'opposizione avanti alla Corte d'appello va applicata la tabella 12; la liquidazione deve tener conto dello scaglione corrispondente al valore della lite (qui lo scaglione minimo per valori fino a C 1.100,00, con minimo assoluto di C 286,00 come ritenuto dalla Corte).
Consente la riduzione fino alla metà dei compensi indicati nelle tabelle in caso di particolare semplicità della controversia; la Corte ha ritenuto plausibile la riduzione operata dal giudice di merito per la fase monitoria, giustificando l'importo di C 250,00 rispetto al minimo tabellare.
Invocato dalla ricorrente per censurare la simbolicità della liquidazione; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione, perché l'importo è compatibile con le previsioni tabellari e con la riduzione per semplicità.
artt. 91, 10 e 14 cod. proc. civ.
Norme richiamate dalla ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese e all'onere probatorio; la Corte ha esaminato le doglianze ma le ha ritenute infondate nei profili relativi alla tabella applicabile e al quantum della fase monitoria.
art. 23, co. 8bis, d.l. n.137/2020, convertito nella l. n.176/2000
Norma procedurale invocata per la gestione dell'udienza e la possibilità di procedere in camera di consiglio quando non è richiesta la discussione orale; la Corte l'ha richiamata per procedere alla decisione senza discussione orale.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 26851, 31/07/2020 (Rv. 658292)
Precedente utilizzato dalla Corte per confermare l'applicabilità della tabella 8 ai procedimenti monitori nella materia dell'equa riparazione.
Massime di principio
- Nelle cause per equa riparazione (art. Pinto) la fase iniziale davanti al consigliere designato deve essere liquidata con la tabella 8 (procedimenti monitori), anche se il procedimento è destinato poi alla corte d'appello, quando il primo atto ha la veste formale di decreto e manca il contraddittorio iniziale.
- Per la fase di opposizione davanti alla corte d'appello si applica la tabella 12 (contenzioso): la liquidazione delle competenze deve rispettare lo scaglione corrispondente al valore del 'disputatum' e il giudice non può scegliere tabelle incongrue per alterare lo scaglione applicabile.
- La contestazione del 'quantum' attribuito agli avvocati è spesso un riesame di merito e quindi limitato in sede di legittimità; tuttavia se emerge un errore di calcolo o di scelta dello scaglione/tabella il giudice di legittimità può correggere e rideterminare l'importo.
- La riduzione dei compensi prevista dall'art. 4 co.1 del d.m. n.55/2014 per particolare semplicità è possibile e giustifica importi inferiori al valore tabellare ordinario se adeguatamente motivata dal giudice di merito.
- Quando la lite ha valore molto modesto, il giudice deve applicare lo scaglione minimo della tabella pertinente; se il giudice di merito liquida un importo superiore al minimo senza adeguata motivazione, la decisione può essere cassata e ridotta.
- In caso di accoglimento parziale del ricorso di legittimità, il giudice può decidere nel merito e dichiarare le spese del giudizio di cassazione irripetibili se giustificato dall'esito favorevole del ricorrente.
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