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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9268/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto n. 70/2019 della Corte d'appello di Perugia relativo alla liquidazione delle spese processuali e dei compensi per l'equa riparazione (art. Pinto) per durata irragionevole del processo. La ricorrente censurava: a) l'applicazione della tabella 8 invece della tabella 12 per la fase monitoria; b) la simbolicità della liquidazione di C 250,00 per le spese della fase monitoria in violazione dell'art. 2233, co.2 c.c.; c) l'eccesso di quanto liquidato in favore del Ministero per il giudizio d'opposizione (C 1.198,50), posto che il valore del disputatum era modesto e la pubblica amministrazione avrebbe avuto minore attività difensiva.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. La Corte di legittimità ha ritenuto corretta l'applicazione della tabella 8 per la fase monitoria e ha ritenuto non fondata la censura sulla presunta simbolicità della somma di C 250,00 (essa è compatibile con il minimo ridotto previsto dalla tab. 8 e dall'art. 4 co.1 d.m. n.55/2014). Tuttavia la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla liquidazione delle spese del giudizio d'opposizione: essendo il contenzioso avente valore ristretto (C 260,00 di lite), doveva applicarsi lo scaglione della tabella 12 e il minimo assoluto in quella tabella corrisponde a C 286,00; di conseguenza la somma precedentemente fissata a favore del Ministero è stata ridotta a C 286,00. Il decreto impugnato è stato cassato nei limiti indicati e rideterminato nel merito; sono dichiarate integralmente irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.m. n.55/2014, tabella 8

    La Corte ha stabilito che per la fase davanti al consigliere designato nel giudizio di equa riparazione la liquidazione delle spese segue la tabella 8 (procedimenti monitori), anche quando quel primo rito sia destinato a svolgersi davanti alla corte d'appello, per l'identica veste formale del provvedimento (decreto), l'assenza iniziale di contraddittorio e la differita operatività del principio audiatur et altera pars.

  • d.m. n.55/2014, tabella 12

    Per le spese del giudizio d'opposizione avanti alla Corte d'appello va applicata la tabella 12; la liquidazione deve tener conto dello scaglione corrispondente al valore della lite (qui lo scaglione minimo per valori fino a C 1.100,00, con minimo assoluto di C 286,00 come ritenuto dalla Corte).

  • art. 4, co.1 d.m. n.55/2014

    Consente la riduzione fino alla metà dei compensi indicati nelle tabelle in caso di particolare semplicità della controversia; la Corte ha ritenuto plausibile la riduzione operata dal giudice di merito per la fase monitoria, giustificando l'importo di C 250,00 rispetto al minimo tabellare.

  • art. 2233, co.2 cod. civ.

    Invocato dalla ricorrente per censurare la simbolicità della liquidazione; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione, perché l'importo è compatibile con le previsioni tabellari e con la riduzione per semplicità.

  • artt. 91, 10 e 14 cod. proc. civ.

    Norme richiamate dalla ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese e all'onere probatorio; la Corte ha esaminato le doglianze ma le ha ritenute infondate nei profili relativi alla tabella applicabile e al quantum della fase monitoria.

  • art. 23, co. 8bis, d.l. n.137/2020, convertito nella l. n.176/2000

    Norma procedurale invocata per la gestione dell'udienza e la possibilità di procedere in camera di consiglio quando non è richiesta la discussione orale; la Corte l'ha richiamata per procedere alla decisione senza discussione orale.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 26851, 31/07/2020 (Rv. 658292)

    Precedente utilizzato dalla Corte per confermare l'applicabilità della tabella 8 ai procedimenti monitori nella materia dell'equa riparazione.

Massime di principio

  • Nelle cause per equa riparazione (art. Pinto) la fase iniziale davanti al consigliere designato deve essere liquidata con la tabella 8 (procedimenti monitori), anche se il procedimento è destinato poi alla corte d'appello, quando il primo atto ha la veste formale di decreto e manca il contraddittorio iniziale.
  • Per la fase di opposizione davanti alla corte d'appello si applica la tabella 12 (contenzioso): la liquidazione delle competenze deve rispettare lo scaglione corrispondente al valore del 'disputatum' e il giudice non può scegliere tabelle incongrue per alterare lo scaglione applicabile.
  • La contestazione del 'quantum' attribuito agli avvocati è spesso un riesame di merito e quindi limitato in sede di legittimità; tuttavia se emerge un errore di calcolo o di scelta dello scaglione/tabella il giudice di legittimità può correggere e rideterminare l'importo.
  • La riduzione dei compensi prevista dall'art. 4 co.1 del d.m. n.55/2014 per particolare semplicità è possibile e giustifica importi inferiori al valore tabellare ordinario se adeguatamente motivata dal giudice di merito.
  • Quando la lite ha valore molto modesto, il giudice deve applicare lo scaglione minimo della tabella pertinente; se il giudice di merito liquida un importo superiore al minimo senza adeguata motivazione, la decisione può essere cassata e ridotta.
  • In caso di accoglimento parziale del ricorso di legittimità, il giudice può decidere nel merito e dichiarare le spese del giudizio di cassazione irripetibili se giustificato dall'esito favorevole del ricorrente.

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