Cassazione Penale, Sentenza n. 31861/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990 (trasporto di stupefacenti) e deduceva due motivi: 1) vizi nella motivazione e violazione dell'art. 86 D.P.R. n. 309/1990 con riguardo alla misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato (contestando che il G.I.P. non avrebbe accertato la pericolosità sociale e i criteri dell'art. 133 c.p.); 2) vizio nella dosimetria della pena per avere i giudici di merito riconosciuto le attenuanti generiche con riduzione inferiore al terzo.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo (sull'espulsione/ misura di sicurezza) è stato ritenuto inammissibile perché non era stato dedotto in appello e pertanto la questione era divenuta irrevocabile (cosa giudicata). Quanto al secondo motivo, la Corte ha respinto la censura sulla dosimetria: ha ritenuto non arbitraria la motivazione dei giudici di merito, i quali, pur riconoscendo le attenuanti generiche, hanno ridotto la pena in misura inferiore al massimo perché hanno considerato la gravità dei fatti e la modalità particolarmente pericolosa dell'occultamento degli ovuli. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
Norma che sanziona la detenzione e il trasporto di sostanze stupefacenti; nel caso concreto è stata applicata per il trasporto di 23 ovuli contenenti almeno 120 grammi di eroina occultati nell'intestino.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86
Prevede misure di sicurezza come l'espulsione dallo Stato per stranieri condannati per reati di stupefacenti; la Corte ha osservato che la contestazione di tale misura doveva essere sollevata in appello, altrimenti acquista efficacia di giudicato.
Elenca i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti/ aggravanti; la Corte ha ritenuto che, pur riconoscendo le attenuanti generiche, i giudici hanno adeguatamente considerato gli indici di gravità (modalità di occultamento, quantità, pericolosità), giustificando una riduzione inferiore al terzo.
D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74, 79 e 82, commi 2 e 3
Richiamati a titolo di riferimento normativo nella motivazione sull'ambito dei reati per i quali l'applicazione della misura di sicurezza (espulsione) assume rilievo; la Corte ha ritenuto la censura sull'espulsione inammissibile perché non dedotta in appello.
Massime di principio
- In Cassazione è inammissibile censurare decisioni di primo grado che non siano state dedotte nel giudizio di appello: questioni non impugnate in appello acquistano efficacia di giudicato.
- La mancata deduzione di una specifica statuizione (es. misura di sicurezza/espulsione) nel gravame di appello impedisce successivamente di farne valere la nullità o la carenza in Cassazione.
- Nella determinazione della pena il riconoscimento delle attenuanti generiche non obbliga il giudice ad applicare la riduzione massima: la presenza di elementi che qualificano la gravità della condotta (quantitativo, modalità di occultamento, pericolosità) può giustificare una riduzione inferiore al terzo.
- Le modalità di occultamento della droga (es. ingestione di ovuli) sono valutate come indice di elevata pericolosità e di professionalità nel traffico, potendo influire negativamente sulla misura della riduzione della pena.
- Chi impugna deve curare che tutte le censure rilevanti siano specificamente proposte in appello; altrimenti si rischia l'inammissibilità in Cassazione e la condanna al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda.
- La contestazione della motivazione deve essere specifica e fondata; la mera affermazione di difetto di motivazione senza aver proposto la censura nei gradi precedenti è inefficace.
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