Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13346/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società aveva convenuto un’altra società chiedendo il risarcimento dei danni e la restituzione di somme assumendo due distinti rapporti del 2 marzo 2007: da un lato un incarico di consulenza per ottenere licenze di esercizio per la produzione di energia elettrica e la defiscalizzazione del gasolio, dall’altro un mandato con rappresentanza e relativa procura per i rapporti con l’Agenzia delle Dogane, comprensivo delle richieste di accredito/rimborso delle accise e degli adempimenti tecnici, tra cui la taratura periodica dei contatori. Deduceva che il primo rapporto era stato adempiuto, mentre nel secondo la controparte era rimasta inadempiente, con rigetto delle richieste di accredito/rimborso e irrogazione di sanzioni. In appello la domanda risarcitoria era stata respinta perché la Corte territoriale aveva ritenuto che vi fosse un unico mandato esaurito nel 2007 e che le attività successive fossero solo attività sporadiche, non svolte in esecuzione di un rapporto continuativo. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e per erronea interpretazione e qualificazione degli atti negoziali, sostenendo che la Corte d’appello avesse confuso il contratto di consulenza con il mandato con rappresentanza e avesse erroneamente escluso l’esistenza e la persistenza del rapporto obbligatorio che includeva anche l’obbligo di informare e provvedere alla taratura periodica degli impianti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente impostate come violazioni degli artt. 99 e 112 c.p.c. e di varie norme sostanziali, mirassero in realtà a contestare la qualificazione e l’interpretazione dei documenti contrattuali compiuta dal giudice di merito. Tale operazione ermeneutica è sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di interpretazione o per vizio motivazionale nei limiti consentiti, mentre non è consentita una mera contrapposizione di una diversa lettura del contenuto negoziale. La Corte ha inoltre osservato che la Corte d’appello aveva preso in esame i documenti e li aveva plausibilmente qualificati come mandato e procura, traendone la conseguenza che il rapporto era stato correttamente eseguito nel 2007 e che non risultava un ulteriore mandato o una protrazione del primo oltre tale data. Il controricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività; non sono state liquidate spese. È stato altresì dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di censura, ma la Corte esclude che vi sia stata violazione del principio della domanda.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di censura, ma la Corte esclude che il giudice di merito abbia pronunciato oltre o fuori dai limiti della domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per veicolare la censura di violazione di legge, ma la Corte ritiene che la doglianza investa in realtà l’interpretazione del contratto.

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile il controricorso tardivamente notificato.

  • art. 1703 c.c.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi del mandato con rappresentanza protratto nel tempo.

  • art. 1710 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l’esistenza di obblighi di diligenza e di informazione gravanti sul mandatario.

  • art. 1713 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l’esistenza di obblighi di rendiconto/informazione del mandatario.

  • art. 1387 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di rappresentanza/procura.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dei doveri di correttezza nell’esecuzione del rapporto.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’esecuzione secondo buona fede del rapporto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza sulla qualificazione o interpretazione di atti negoziali in una censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, quando il giudice di merito abbia comunque deciso su tutta la domanda senza eccedere i suoi limiti.
  • L’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile in legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi motivazionali nei limiti consentiti; non basta contrapporre una diversa lettura più favorevole alla parte ricorrente.
  • Se il giudice di merito ha fornito una interpretazione plausibile e non illogica dei documenti contrattuali, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito solo perché esistono possibili letture alternative.
  • La deduzione di un inadempimento contrattuale richiede che il rapporto obbligatorio in cui si colloca la specifica prestazione sia effettivamente dimostrato e ancora in essere; in difetto, non può essere imputata una violazione di obblighi accessori o informativi riferiti a quel rapporto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.