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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39533/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada). La difesa deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la revoca, durante il dibattimento, dell'unico teste di lista ammesso, ritenuto "generico" e quindi revocabile ai sensi dell'art. 495 c.p.p.; 2) analoga censura per la revoca dell'esame del consulente tecnico nominato dalla difesa, già ammesso; 3) doglianza sulla valutazione probatoria: in presenza di due rilevazioni alcolemiche differenti (1,01 g/l e 0,85 g/l) i giudici avrebbero dovuto adottare il valore più favorevole (0,85 g/l) e ritenere il fatto non penalmente rilevante o, comunque, configurabile in fattispecie meno grave; 4) censura per aver attribuito rilievo di atto irripetibile al verbale di accertamento, anche nella parte relativa all'alito vinoso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto legittime le revoche disposte dal primo giudice: la revoca dell'audizione del teste è stata giustificata dalla sua genericità e dalla mancanza di utilità ai fini del thema probandum; la revoca dell'esame del consulente tecnico è stata motivata dalla rinuncia allo incarico da parte dell'esperto, acquisita agli atti. Sul piano probatorio la Corte ha osservato che entrambe le rilevazioni strumentali (1,01 g/l e 0,85 g/l) superano la soglia di 0,8 g/l prevista dall'art. 186, comma 2; pertanto la valutazione del giudice di merito è corretta anche tenendo conto dei valori centesimali. L'annotazione dell'alito vinoso è stata ritenuta meramente confermativa e non decisiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile Sergio Cozzoli, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada, comma 2, lett. b)

    Disciplina la guida in stato di ebbrezza con soglie di punibilità; la Corte ha ritenuto applicabile la lettera b) perché entrambe le rilevazioni superavano la soglia di 0,8 g/l, valutando anche i valori centesimali

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice la facoltà di revocare prove ritenute superflue o non pertinenti; la Corte ha ritenuto che la revoca sia stata esercitata correttamente per genericità/irrilevanza e per la rinuncia del consulente

  • art. 496 cod. proc. pen., comma 2

    Protegge il diritto della parte di difendersi provando; la Corte ha valutato che il diritto non sia stato leso perché le prove revocate erano inutili ai fini dell'imputazione

  • art. 530 cod. proc. pen., comma 2

    Norma sull'assoluzione perché il fatto non sussiste o non è penalmente rilevante; la Corte ha ritenuto che la soglia alcolemica fosse superata e quindi l'assoluzione non dovesse essere pronunciata

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo e parità delle parti invocato dalla difesa; la Corte ha ritenuto compatibile la revoca delle prove con il principio quando le prove appaiono superflue o non fornite

  • art. 6 CEDU, comma 3, lettera d)

    Richiamato dalla difesa in tema di diritto di difesa e parità delle armi; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione in presenza di adeguata motivazione delle revoche

Massime di principio

  • Il giudice può revocare l'ammissione di prove se queste risultano superflue o non pertinenti al thema probandum; la revoca è legittima se adeguatamente motivata e rapportata all'utilità processuale della prova
  • La rinuncia formale o la mancata esecuzione dell'incarico da parte di un consulente giustifica la mancata acquisizione della sua audizione e la revoca dell'ammissione dell'esame
  • In materia di guida in stato di ebbrezza si devono considerare anche i valori centesimali delle rilevazioni: se entrambe le imputazioni strumentali superano la soglia di legge, il valore più favorevole non prevale automaticamente
  • L'annotazione di elementi non strumentali, come l'alito vinoso, ha valore meramente confermativo e non sostituisce l'esito dell'accertamento strumentale; spetta alla difesa dimostrare malfunzionamenti o incorrecta esecuzione del test
  • La mancata impugnazione motivata e il mero rilievo generico di illegittimità di provvedimenti di revoca rende il ricorso vulnerabile per inammissibilità o rigetto
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali, di somme alla Cassa delle ammende e a rifondere le spese di costituzione della parte civile

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