Cassazione Civile, Ordinanza n. 17269/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva chiesto protezione internazionale deducendo di aver lasciato il Paese d'origine dopo episodi verificatisi nel proprio villaggio: durante l'organizzazione di una festa tradizionale per il passaggio all'età adulta, la data dell'evento sarebbe stata contestata perché coincidente con una ricorrenza musulmana; a seguito del mancato spostamento della data, sarebbero seguiti interventi della polizia, distruzione di cartelli, scontri con i cultisti e arresti dei partecipanti, circostanza che lo avrebbe indotto a fuggire. Dopo il transito in Niger e in Libia, era giunto in Italia. La Commissione territoriale aveva negato status di rifugiato, protezione sussidiaria e umanitaria; il Tribunale di Campobasso aveva respinto il ricorso ritenendo il racconto lacunoso e incoerente, insussistente una situazione di violenza indiscriminata nella regione di provenienza e non allegata una specifica vulnerabilità. Con il ricorso per cassazione il richiedente deduceva, con il primo motivo, violazione di legge e motivazione apparente sulla ritenuta non credibilità della vicenda personale; con il secondo motivo, violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, ossia la mancata valutazione delle ragioni della vulnerabilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi. Ha censurato il Tribunale per avere espresso il giudizio di inattendibilità del racconto sulla base di una mera opinione soggettiva, senza applicare i criteri di valutazione imposti dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007 e senza considerare la situazione individuale del richiedente. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito avrebbe dovuto svolgere doveri di cooperazione istruttoria officiosa, acquisendo COI aggiornate e specifiche sulla regione di provenienza e, in particolare, sulla questione dei cultisti e sul possibile rischio di danno grave ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007. Poiché il decreto impugnato non indicava fonti adeguate e aggiornate, la Corte ha cassato il provvedimento con rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è stato dedotto per contestare la mancata valutazione della vulnerabilità; la Corte lo ha considerato insieme all'altro motivo, ritenendo che il giudice di merito non avesse compiuto un esame conforme ai parametri di legge.
art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007
La credibilità del richiedente deve essere valutata secondo una procedimentalizzazione legale, non sulla base di una mera valutazione soggettiva o dell'assenza di riscontri obiettivi, tenendo conto anche della situazione individuale e delle circostanze personali.
art. 5, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007
La valutazione della credibilità deve tener conto delle circostanze personali del richiedente e del suo contesto individuale.
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007
Ai fini della protezione sussidiaria il giudice deve verificare, con accertamento aggiornato e officioso, se nella specifica area di provenienza sussista una situazione di violenza indiscriminata in caso di conflitto armato interno o internazionale.
art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008
Il giudice deve acquisire informazioni precise e aggiornate sulla situazione del Paese di origine o di transito, utilizzando fonti affidabili e specificamente indicate nel provvedimento; l'obbligo opera in relazione ai fatti e ai motivi dedotti dal richiedente.
art. 115, secondo comma, c.p.c.
La mancata considerazione di fatti di pubblico dominio e di informazioni oggettivamente notorie, adeguatamente diffuse e accessibili, integra violazione della norma nella valutazione della condizione del Paese di origine.
Massime di principio
- La valutazione di credibilità del richiedente protezione internazionale non può essere affidata a un apprezzamento meramente soggettivo, ma deve seguire i criteri legali e considerare il quadro personale e la coerenza complessiva del racconto, senza valorizzare in modo decisivo sole incongruenze marginali.
- Nel giudizio sulla protezione internazionale il dovere di cooperazione istruttoria del giudice è doveroso e permanente una volta assolto l'onere di allegazione del richiedente: il giudice deve acquisire e indicare fonti informative aggiornate, precise e affidabili sulla situazione del Paese o della specifica area di provenienza.
- Ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, il giudice deve verificare in concreto, con fonti aggiornate, se l'area di rimpatrio sia interessata da violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale.
- Le minacce provenienti da gruppi o sette religiose non possono essere liquidate come fatti meramente privati quando assumano consistenza tale da integrare un danno grave; occorre accertare anche se le autorità statali siano effettivamente in grado di offrire protezione.
- Le informazioni sulla situazione del Paese di origine desunte da COI o da altre fonti liberamente consultabili, se adeguatamente diffuse e accessibili, possono essere considerate alla stregua di fatto notorio, con conseguente dovere del giudice di non trascurare eventi di pubblico dominio rilevanti per la decisione.
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