Cassazione Penale, Sentenza n. 24089/2024 del 18/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La difesa di Prencisvalle Melissa contestava che la Corte d'appello non avesse rilevato e dichiarato la prescrizione del reato (ascritto agli artt. 113, 40 comma 2 e 589 c.p.), maturata il 08/02/2022 nel corso del giudizio d'appello. La doglianza si fondava sul calcolo del termine di prescrizione che doveva tener conto di una sospensione di 60 giorni verificatasi in primo grado per il legittimo impedimento della coimputata Cavaliere Maria Fortuna. La difesa lamentava la violazione degli artt. 157 c.p. e 120, 529 e 531 c.p.p. per il mancato esame della questione da parte della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo ammissibile e meritevole di accoglimento. Ha richiamato il principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui la prescrizione maturata prima della sentenza d'appello può essere dedotta in Cassazione anche se non eccepita nel merito. Tenuto conto della sospensione intervenuta in primo grado, il termine di prescrizione è risultato effettivamente maturato prima della sentenza di appello. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; sono tuttavia confermate le statuizioni civili e le parti civili non hanno diritto alla rifusione delle spese processuali relativamente alla declaratoria di prescrizione.
Norme richiamate
Individua il reato contestato (omicidio colposo); richiamato per definire il titolo di reato rispetto al quale è stato calcolato il termine di prescrizione
Norma sul concorso di persone nel reato; evocata per inquadrare la posizione processuale di più imputati
Codice penale - art. 40, comma 2
Richiamata nell'impianto accusatorio per profili di causalità o responsabilità, come parte della contestazione penale
Riguarda il computo e le regole della prescrizione; la Corte ha ritenuto che, applicando correttamente le regole di calcolo e tenendo conto della sospensione, la prescrizione fosse maturata
Codice di procedura penale - artt. 120, 529, 531
Richiamati dalla difesa per contestare la mancata rilevazione della prescrizione in sede di merito; la Cassazione ha considerato ammissibile il ricorso e ha valutato la questione di prescrizione in sede di legittimità
Giurisprudenza - Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Principio applicato: la Cassazione può accogliere un ricorso deducente l'estinzione del reato per prescrizione anche se la questione non è stata sollevata nel merito; detta regola è stata decisiva per la declaratoria di estinzione per prescrizione
Massime di principio
- La prescrizione maturata prima della pronuncia di appello può essere fatta valere in Cassazione anche se non sollevata nei gradi di merito; il giudice di legittimità può rilevarla e dichiarare l'estinzione del reato
- Nel calcolo della prescrizione vanno computate correttamente tutte le sospensioni intervenute (es. legittimo impedimento di un coimputato): la mancata considerazione può determinare l'estinzione del reato
- Se la Cassazione dichiara la prescrizione estintiva, può annullare senza rinvio gli effetti penali preservando le statuizioni civili che siano ormai passate in giudicato
- Le parti civili non conseguono automaticamente il rimborso delle spese processuali in caso di annullamento per prescrizione quando non hanno interesse a tale declaratoria e non hanno impugnato le statuizioni civili
- Quando il motivo principale del ricorso è la prescrizione, la Corte di legittimità, applicando i principi consolidati, può decidere direttamente senza rinviare il caso al giudice di merito
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