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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33209/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, emesso per omessa presentazione della dichiarazione modello Unico 2007, con ricostruzione induttiva di reddito e ricavi ai fini IRES, IVA, IRAP e altre imposte. La commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della cooperativa; la commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto delle doglianze, respingendo la richiesta di esenzione IRES e di forfettizzazione IVA. In cassazione la cooperativa deduceva un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo, e cioè che il modulo C17, allegato al bilancio 2006 e depositato presso la Camera di commercio, avrebbe comprovato il possesso del requisito mutualistico necessario per beneficiare delle agevolazioni fiscali invocate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto la preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme di merito. Ha poi osservato che la doglianza riguardava l’omesso esame di un documento e non di un fatto storico decisivo, e comunque il documento non avrebbe potuto incidere sull’esito della lite. Il rigetto delle agevolazioni fiscali si fondava infatti su ragioni assorbenti: l’omessa dichiarazione dei redditi, il mancato tempestivo deposito dei bilanci, la mancata registrazione presso la Camera di commercio, l’assenza di un regolamento interno sui rapporti sociali e con i terzi, nonché la mancata verifica dei requisiti dei soci. La Corte ha quindi confermato l’esclusione del beneficio fiscale ex art. 14 d.P.R. n. 601 del 1973, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

    Il vizio è denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non basta lamentare l’omesso esame di un documento o di singoli elementi istruttori. Inoltre, in presenza di doppia conforme, il motivo è precluso nei limiti indicati dall’art. 360, comma 4, c.p.c.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4)

    La doppia conforme impedisce di proporre il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il modo e il tempo della sua discussione e la decisività.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Si richiede il rispetto rigoroso degli oneri di deposito e specificazione degli atti e documenti richiamati a sostegno del motivo.

  • art. 12 l. n. 904 del 1977

    Per fruire del beneficio non è sufficiente il possesso sostanziale dei requisiti mutualistici, occorrendo anche la regolare presentazione della dichiarazione e la corretta tenuta della contabilità per consentire i controlli dell’amministrazione.

  • art. 14 d.P.R. n. 601 del 1973

    Le agevolazioni fiscali per le cooperative presuppongono il possesso dei requisiti richiesti e il rispetto degli adempimenti formali e contabili che consentano il controllo dell’erario.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di un documento o di singole risultanze istruttorie.
  • La censura per omesso esame è inammissibile quando il fatto storico, anche se non espressamente valorizzato in sentenza, non avrebbe comunque potuto portare a un esito diverso della controversia.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti previsti dall’art. 360, comma 4, c.p.c.
  • Per le agevolazioni fiscali riconosciute alle cooperative non è sufficiente allegare il possesso dei requisiti mutualistici: è necessario anche il rispetto degli adempimenti formali e contabili che mettano l’amministrazione in condizione di controllare i presupposti del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieAgevolazioni fiscaliContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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