Cassazione Penale, Sentenza n. 35323/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta assenza del dolo specifico richiesto dall'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (sostenendo che la fattura del 4/9/2014 per 378.000,00 euro oltre IVA corrispondeva a una consulenza effettivamente prestata e poi immediatamente stornata, e che la prova documentale è venuta meno per fallimento della Safla e carcerazioni dell'imputato); 2) censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena ai sensi dell'art. 62-bis c.p.; 3) censura sulla revoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena, contestandone la legittimità in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero e richiamando art. 597 c.p.p. e la giurisprudenza che limita la revoca se le cause ostative erano note al primo giudice. Il ricorso contesta dunque qualificazione del dolo, valutazione dei precedenti e la revoca della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul dolo specifico, confermando che la fattura era oggettivamente e soggettivamente falsa, che il rilevante importo e la registrazione nelle scritture della Safla, l'assenza di documentazione a supporto e le comunicazioni e-mail sullo storno costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare l'intento di favorire l'evasione fiscale. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sulle attenuanti generiche: mancavano elementi positivi a favore dell'imputato, era presente una pluralità di precedenti penali e non erano emersi segni di resipiscenza significativi. Ha confermato la legittimità della revoca d'ufficio della sospensione condizionale, atteso che le condanne ostative sono divenute irrevocabili dopo la sentenza di primo grado e pertanto non potevano essere note al giudice che aveva concesso il beneficio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. In sostanza, la pronuncia di appello che aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, la pena di due anni e la revoca della sospensione condizionale è stata mantenuta.
Norme richiamate
Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; è richiesto il dolo specifico consistente nell'intento di consentire a terzi l'evasione fiscale; non è necessario che l'evasione si realizzi effettivamente.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione/travisamento della prova; la Corte li ha ritenuti manifestamente infondati nel caso di specie.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la concessione richiede elementi positivi a favore dell'imputato e può essere esclusa da pluralità e gravità di precedenti penali e dall'assenza di segni di resipiscenza.
art. 164, quarto comma, cod. pen.
Stabilisce limiti alla revoca della sospensione condizionale della pena: la revoca è legittima se fondata su cause ostative non conosciute dal giudice che ha concesso il beneficio.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla revoca dei benefici in sede di impugnazione; la Corte ha comunque ritenuto applicabile la giurisprudenza che autorizza la revoca nell'ipotesi di cause ostative sopravvenute e non note al primo giudice.
Giurisprudenza citata (esempi: Sez. U n. 37345/2015 Longo; Sez. 3 n. 34570/2021 Maggi; Sez. 3 n. 31142/2022 Iacona)
Principi consolidati: chiarimenti sul dolo specifico nel reato di fatture inesistenti e sui limiti alla revoca della sospensione condizionale quando le cause ostative non erano note al giudice che ha concesso il beneficio.
Massime di principio
- Per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è sufficiente che l'autore abbia l'intento (dolo specifico) di favorire l'evasione fiscale di terzi; non è necessario che l'evasione si realizzi.
- Elementi probatori rilevanti per dedurre il dolo specifico: falsità soggettiva e oggettiva del documento, elevato importo, registrazione nelle scritture contabili del destinatario, assenza di documentazione extracontabile, utilità evidente per il destinatario.
- Lo storno o la successiva cancellazione della fattura non escludono automaticamente il dolo specifico, soprattutto se il documento è stato comunque emesso, registrato e ha avuto rilevanza contabile/fiscale prima della rettifica.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono l'emersione di elementi positivi a favore dell'imputato; precedenti penali rilevanti e assenza di segni di resipiscenza possono ostacolarne la concessione.
- Il giudice d'appello può revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena quando si fonda su cause ostative sopravvenute e non conoscibili dal giudice di primo grado; in tali casi la revoca è legittima anche in assenza di impugnazione del PM.
- In Cassazione la divergenza nell'apprezzamento della prova operata dai giudici di merito è difficilmente superabile se la decisione di merito risulta logica, motivata e fondata su elementi concreti e concordanti.
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