Cassazione Penale, Sentenza n. 41617/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 04/12/2024 che ha respinto la richiesta di revocazione della confisca di prevenzione ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, riguardante la nuda proprietà di un immobile in Roma (via dell'Annunziatella n.3, p.3 int.8, p.lla 712 sub 8) e le quote della società inglese ST. PETER HOTEL LIMITED. Piercarlo Rossi era stato condannato con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per peculato in concorso con la sua compagna Chiara Schettini; Emanuela Rossi ha impugnato in qualità di terza interessata. Le censure principali (proposte da Emanuela) riguardano: 1) presunta errata valutazione della novità delle prove ai sensi dell'art. 125 comma 3 c.p.p. e art. 28 d.lgs. n.159/2011; 2) travisamento della prova con riferimento alla deposizione del teste Fabrizio Granati e alla quantificazione degli importi sottratti. Il ricorso di Piercarlo è stato inoltre affetto da vizio formale perché proposto da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso di Piercarlo Rossi è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del difensore (non iscritto all'Albo speciale per la Cassazione). Il ricorso di Emanuela Rossi è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancata dimostrazione di elementi "nuovi" decisivi ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n.159/2011: le doglianze erano in gran parte riproposizione di contestazioni già esaminate e non specificavano quali risultanze fossero effettivamente nuove e in che modo incidessero sulla sussistenza dei presupposti della confisca. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
«In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore»
La Corte interpreta l'art. 28 nel senso che la revocazione è ammessa solo per prove effettivamente nuove (formatesi dopo la conclusione del procedimento di prevenzione) o per prove preesistenti ma incolpevolmente scoperte successivamente; non è "nuova" la prova che era deducibile nel procedimento originario e non è stata dedotta senza giustificato impedimento.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione della novità e dell'apprezzamento probatorio; la Corte richiede che le censure siano specifiche e che la presunta novità delle prove sia dimostrata concretamente.
Norma che disciplina il patteggiamento; rilevante per la contestualizzazione del comportamento di Piercarlo Rossi quale soggetto che ha definito penalmente la propria posizione con patteggiamento.
Massime di principio
- Le istanze di revocazione ex art. 28 d.lgs. n.159/2011 possono riuscire solo se fondate su prove realmente "nuove": o sopravvenute dopo la conclusione del procedimento di prevenzione, o preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la definitività della misura.
- Non è ammessa la rivendicazione della "novità" quando si tratta di elementi che erano deducibili nel procedimento originario ma non sono stati sollevati senza giustificato impedimento.
- Le doglianze generiche o la semplice richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già esaminato sono inammissibili: il ricorso deve indicare con chiarezza quali siano le discrepanze, quali atti o dichiarazioni costituiscono novità e in che modo incidono sulla sussistenza dei presupposti della confisca.
- I ricorsi in Cassazione devono essere proposti da difensori abilitati al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione; la mancanza di tale requisito determina l'inammissibilità per difetto di legittimazione del difensore.
- La parte che invoca la revocazione deve dimostrare l'efficacia "disarticolante" delle nuove prove rispetto al giudizio che ha determinato la misura ablativa: non è sufficiente la mera contestazione dei fatti o la loro diversa interpretazione.
- In caso di inammissibilità per motivi di specificità o di carenza probatoria, la Corte può condannare i ricorrenti alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende, quindi è importante valutare preventivamente la fondatezza e la precisione delle doglianze da proporre.
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