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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05728/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Le memorie depositate successivamente non sono state prese in considerazione perché presentate oltre il termine di quindici giorni dall’udienza previsto dall’art. 611 c.p.p. La decisione di merito della Corte d’appello resta dunque ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che aveva già risolto in senso sfavorevole le questioni di merito. Dai passaggi riportati emerge che i motivi di impugnazione riguardavano, in sostanza, la responsabilità penale, il tentativo, la desistenza e la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano meramente riproduttive di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza offrire una critica argomentata della decisione impugnata. Le memorie sopravvenute sono state dichiarate non esaminabili perché depositate tardivamente oltre il termine previsto dall’art. 611 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamato solo come aggravante oggetto di doglianza; la sentenza non ne affronta il merito, limitandosi a rilevare che la censura era già stata esaminata in appello.

  • art. 611 c.p.p.

    Le memorie possono essere depositate entro quindici giorni dall’udienza; quelle pervenute oltre tale termine sono tardive e non esaminabili.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza sviluppare una critica specifica, le medesime questioni di fatto o di merito già dedotte in appello e già disattese dal giudice di secondo grado.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una confutazione argomentata della motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle censure non assolve alla funzione del giudizio di legittimità.
  • Le memorie depositate oltre il termine previsto dall’art. 611 c.p.p. non possono essere esaminate dalla Corte di cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, la decisione di merito impugnata resta ferma e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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