Cassazione Penale, Sentenza n. 3808/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per concorso nella diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale/etnico e nella negazione della Shoah (artt. 110 c.p., 3, lett. a), 3-bis legge n. 654/1975). Il ricorrente contestava: (i) violazione dell'art. 10 CEDU e dell'art. 3 I. n. 654/1975 per presunta illegittima 'presunzione assoluta' contro il cosiddetto revisionismo; (ii) vizio di motivazione e mancanza del dolo (art. 43 c.p.), sostenendo che la sua attività era critica/storica e non negazionistica. La difesa proponeva argomentazioni storico-revisioniste sui testi diffusi e la buona fede dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha confermato la valutazione dei giudici di merito che i volantini e le scritte diffusi, correlati con l'azione del movimento N.S.A.B. - M.L.N.S. e compiuti in coincidenza con il Giorno della Memoria, avevano contenuto negazionista e di propaganda razzista idoneo a integrare il reato previsto dalla legge Mancino (art. 3 e 3-bis). La Corte ha ritenuto infondate le censure sull'art. 10 CEDU richiamando la giurisprudenza europea che ammette limitazioni per il negazionismo; ha inoltre ritenuto provato il dolo generico, desumibile dal contenuto, dal logo, dall'adesione al movimento e dalla scelta del momento (27 gennaio). Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato nella sostanza: la declaratoria di responsabilità e il trattamento sanzionatorio (pena di sei mesi di reclusione con sospensione condizionale concessa in precedenza) restano efficaci. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Legge Mancino), art. 3, 3-bis
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ...
La Corte ha ritenuto la condotta dell'imputato rientrante nella fattispecie aggravata del 3-bis perché la propaganda negazionista è stata diffusa pubblicamente in modo idoneo a creare concreto pericolo di diffusione
Uso della figura del concorso di persone nel reato: l'imputato è stato ritenuto concorrente con altri soggetti rimasti ignoti nella diffusione dei materiali
Rilevanza dell'elemento psicologico (dolo generico) per i reati di propaganda razzista: la Corte ha ritenuto provato il dolo anche alla luce del contesto, del logo del movimento e della coincidenza con il Giorno della Memoria
art. 10 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
La libertà di espressione non è assoluta; la Corte ha richiamato la giurisprudenza CEDU che ammette limitazioni per discorsi negazionisti/offensivi della memoria e dell'identità delle vittime quando ledono valori democratici e l'ordine pubblico
legge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del 'Giorno della Memoria')
"La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio ... 'Giorno della Memoria' ... al fine di ricordare la Shoah"
La scelta di diffondere materiale negazionista proprio il 27 gennaio è stata valutata come elemento probatorio dell'intento offensivo e della consapevolezza del significato storico e sociale del gesto
giurisprudenza CEDU (es. Garaudy v. Francia; Perinçek c. Svizzera; Peta Deutschland v. Germania)
La Corte ha richiamato precedenti CEDU che distinguono tra discussioni storiche legittime e negazionismo mirante a riabilitare ideologie antidemocratiche; la giurisprudenza europea non esclude limitazioni alla libertà di espressione per affermazioni negazioniste e discriminatorie, pur riconoscendo casi specifici di tutela
Massime di principio
- La diffusione pubblica di manifesti/volantini che negano la Shoah o propugnano la superiorità razziale può integrare il reato previsto dalla legge Mancino (ora art. 604-bis c.p.), specialmente se avviene in modo idoneo alla diffusione e con collegamenti evidenti a organizzazioni estremiste
- Il contesto e il modo (es. coincidenza con il Giorno della Memoria, uso di loghi, manifestazioni pubbliche) sono elementi chiave per desumere il dolo e l'idoneità offensiva della condotta
- Il cosiddetto 'revisionismo' che nega fatti storici incontrovertibili (negazionismo) gode di scarsa tutela ai sensi dell'art. 10 CEDU quando le espressioni mirano a offendere la memoria delle vittime o a riabilitare regimi antidemocratici
- La mera detenzione privata di materiale negazionista può non essere penalmente rilevante; la rilevanza penale si concentra sulla diffusione pubblica e sull'organizzazione/partecipazione a gruppi che perseguono l'incitamento all'odio
- Per difendersi efficacemente è necessario contestare specificamente le valutazioni fattuali e la motivazione dei giudici di merito (non solo esprimere argomentazioni generiche di 'revisionismo') e dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo con prove concrete
- Nel bilanciamento tra libertà di espressione e tutela dei diritti/altri valori democratici, le corti tendono a privilegiare la protezione contro l'odio e il negazionismo che mettono a rischio l'ordine pubblico e i diritti delle vittime
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