Cassazione Penale, Sentenza n. 51411/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bari che ha rigettato le sue istanze di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di semilibertà. Denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 125 e 178 c.p.p., e agli artt. 47 e 50 dell'Ordinamento penitenziario. Sostiene che la semilibertà poteva essere concessa ai sensi dell'art. 50, comma 2, Ord.pen. anche se non avesse espiato metà pena, dato che si tratta di reati comuni, vi era un parere favorevole dell'équipe osservazionale, attestazioni di non pericolosità dai Carabinieri e una precedente positiva esperienza di detenzione domiciliare senza rilievi; il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente questi elementi né i progressi compiuti.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato. Ritiene congrua e logica la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che, applicando il principio di progressione trattamentale, ha ritenuto prematura l'ammissione ai benefici richiesti. La Corte evidenzia il non modesto passato criminale della ricorrente, la pendenza di un procedimento, e il parere dell'équipe di osservazione che segnala rischio di recidiva per personalità fragile e influenzabile, nonostante segnali recenti di maggiore consapevolezza. Per tali ragioni il Tribunale ha legittimamente indicato la necessità di una sperimentazione più graduale tramite permessi-premio. Il ricorso è inoltre considerato generico e mirato a una rivalutazione di merito; la ricorrente è condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Il motivo di cassazione invocato dalla ricorrente era fondato su tali lettere; la Corte ha ritenuto però il ricorso generico e volto a rivalutare il merito, non individuando profili di illegittimità della motivazione tale da integrare i presupposti di cui all'art. 606 c.1.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione e valutazione delle prove; dalla decisione emerge che il Tribunale ha motivato adeguatamente le proprie valutazioni e non ha violato la disposizione.
Invocato come parametro procedurale; la Corte non ha rilevato violazioni formali o procedurali in ordine alle modalità di formazione del giudizio del Tribunale di sorveglianza.
Riferimento normativo alle misure alternative e al loro accertamento; la Corte osserva che la positiva esperienza in detenzione domiciliare ha valore limitato rispetto all'ammissibilità di misure non detentive o parzialmente detentive.
La ricorrente richiamava il comma 2 come base per la concessione della semilibertà anche se non fosse stata espinta la metà della pena. La Corte riconosce la rilevanza dell'art. 50 ma conferma che l'applicazione richiede una valutazione concreta dell'affidabilità e della progressione trattamentale; il Tribunale ha legittimamente ritenuto non maturi i tempi per la misura esterna.
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza può legittimamente negare misure alternative anche in presenza di comportamenti positivi in carcere quando sussistano indici concreti di rischio di recidiva o una personalità che richiede osservazione più prolungata.
- La progressione trattamentale è un principio prevalente: prima di misure esterne non detentive si richiedono spesso sperimentazioni graduali (permessi-premio) per verificare l’attitudine al rispetto delle prescrizioni.
- Una precedente esperienza positiva in detenzione domiciliare non determina automaticamente l'accesso a misure non detentive o parzialmente detentive; il carattere detentivo di quella misura la rende meno rilevante rispetto a semilibertà o affidamento in prova esterni.
- Gli atti e i pareri dell'équipe trattamentale hanno peso significativo; per ottenere il beneficio il ricorrente deve confrontarsi specificamente e provare l'inesattezza o l'insufficienza delle valutazioni dell'équipe sul rischio di recidiva.
- Un ricorso che si limiti a chiedere la riconsiderazione del merito senza confutare puntualmente le basi logiche e fattuali della decisione è destinato a essere dichiarato generico e infondato in sede di legittimità.
- Se si invoca l'applicazione di norme speciali (es. art. 50 Ord.pen., comma 2) è utile dimostrare con elementi concreti la compatibilità del profilo personale e criminale con i presupposti della norma, offrendo strumenti di verifica (piani di trattamento, supporto esterno, garanzie di controllo).
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