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Sentenza

Sentenza n. 3999/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento nr. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Milano il 24.05.2017 e notificato il 14.11.2022 -OMISSIS-di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, e nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e comunque lesivo per il ricorrente;

Giustizia amministrativa202203348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, adottato dalla Questura di Milano il 24 maggio 2017 e notificato il 14 novembre 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato nel 2013 domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura aveva rilevato la cessazione del rapporto di lavoro il 9 dicembre 2013, redditi da lavoro discontinui e inferiori ai parametri dell'assegno sociale negli anni 2013-2015, l'assenza di redditi dal febbraio 2015 e la mancata presentazione di dichiarazioni dei redditi. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286 del 1998, per l'eccessiva durata del procedimento e il ritardo nella notificazione del provvedimento; 2) violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 3) difetto di istruttoria e di motivazione, per omessa valutazione della situazione lavorativa e delle prospettive di integrazione. Il ricorrente ha inoltre prodotto documentazione lavorativa successiva all'adozione del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha affermato che la violazione del termine di conclusione del procedimento, avente natura ordinatoria e non perentoria, non determina l'illegittimità del provvedimento finale né consuma il potere dell'amministrazione; il ritardo può eventualmente rilevare ai fini della responsabilità per danno da ritardo, ma il ricorrente non ha allegato né provato un pregiudizio concreto e non ha proposto domanda risarcitoria. Il secondo motivo è stato respinto perché il provvedimento dava atto dell'impossibilità di comunicare l'avvio del procedimento e il preavviso di rigetto a causa dell'irreperibilità dell'interessato, circostanza comprovata dal verbale di vane ricerche prodotto dall'amministrazione. Il Collegio ha inoltre richiamato l'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, ritenendo il diniego sostanzialmente vincolato dalla mancanza del requisito oggettivo dei mezzi leciti e sufficienti di sostentamento. Il terzo motivo è stato respinto poiché la Questura aveva svolto accertamenti presso INPS e Agenzia delle Entrate, dai quali risultavano la cessazione del rapporto di lavoro, la discontinuità e insufficienza dei redditi, l'assenza di redditi dal febbraio 2015 e la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali. La documentazione lavorativa successiva al diniego, compreso un contratto a tempo indeterminato successivo al 24 maggio 2017 e una busta paga del dicembre 2022, non può incidere sulla legittimità dell'atto, da valutare secondo il principio tempus regit actum; tali elementi possono eventualmente fondare un nuovo procedimento o un riesame. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda, l'assenza di difese scritte dell'Avvocatura dello Stato e il tempo trascorso.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    La violazione del termine di conclusione del procedimento non determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento finale, trattandosi di termine ordinatorio; il ritardo può rilevare eventualmente sul piano risarcitorio.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale disposizione relativa ai tempi del procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno; la sua violazione non comporta automaticamente l'invalidità del provvedimento tardivo.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    L'amministrazione deve valutare gli elementi nuovi e favorevoli sopravvenuti presentati prima dell'adozione del provvedimento conclusivo; gli elementi successivi all'atto non incidono sulla sua legittimità, potendo eventualmente fondare un nuovo procedimento o un riesame.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è stata effettuata per l'accertata irreperibilità dell'interessato, documentata dalle vane ricerche.

  • art. 8 l. 241/1990

    Richiamato insieme all'art. 7 per la disciplina delle modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento in presenza di irreperibilità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'impossibilità di comunicare il preavviso di rigetto per irreperibilità dell'interessato, comprovata dall'amministrazione, esclude il vizio procedimentale dedotto; comunque, l'omissione non avrebbe comportato annullamento se il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non comporta l'annullamento quando il provvedimento è sostanzialmente vincolato e risulta che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • La violazione del termine ordinatorio di conclusione del procedimento non determina l'illegittimità del provvedimento tardivamente adottato e non consuma il potere amministrativo; il ritardo può assumere rilievo, se ne ricorrono i presupposti, sul distinto piano della responsabilità per danno da ritardo.
  • Quando l'interessato è irreperibile e l'amministrazione documenta le vane ricerche effettuate, l'impossibilità di comunicare l'avvio del procedimento e il preavviso di rigetto non determina l'illegittimità del diniego.
  • L'omessa comunicazione dei motivi ostativi non comporta l'annullamento del provvedimento sostanzialmente vincolato quando, alla luce degli elementi acquisiti, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • Nel giudizio sulla legittimità di un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, l'amministrazione deve valutare gli elementi favorevoli sopravvenuti presentati prima dell'adozione dell'atto, mentre i fatti e i documenti formatisi successivamente sono irrilevanti ai fini dell'annullamento secondo il principio tempus regit actum, ferma la possibilità di un nuovo procedimento o riesame.
  • Il requisito della disponibilità di mezzi leciti e sufficienti di sostentamento può essere verificato mediante accertamenti presso gli enti previdenziali e fiscali; la cessazione del rapporto di lavoro, la discontinuità e insufficienza dei redditi, l'assenza di redditi e la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali possono fondare il diniego del rinnovo, se non efficacemente contestate.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoria

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