Ordinanza n. 80/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - delle operazioni elettorali del 20 ottobre 2025 del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLE DBN REGIONE LOMBARDIA (CTS Ente Consultivo della Regione Lombardia) ed i relativi esiti allo stato neppure formalmente comunicati (ad eccezione della comunicazione email di insediamento del ”nuovo” Presidente eletto Dott. Ugo Maurizio RODRIGUEZ: , nonché di tutti gli atti preparatori e connessi a tali operazioni, ivi compresi espressamente: - Il Regolamento delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo del CTS trasmesso agli “Associati” con comunicazione email del 15 ottobre 2025; - L’indicazione dei nominativi dei candidati trasmessa agli “Associati” concomunicazione email del 12 ottobre 2025 - La convocazione dell’Assemblea per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo trasmessa agli “Associati” con comunicazione email del 19 settembre 2025 ; nonché - il Regolamento concernente le modalità di funzionamento del Comitato tecnico-scientifico in materia di discipline bio-naturali di cui alla l.r. 2/2005 “Norme in materia di discipline bio-naturali”, integralmente o quantomeno dei suoi artt. 1, co. 2, e 2, co. 5 versione 2014 ; artt. 2, comma 2, 4 e 5 versione 2009 - di tutti gli atti anteriori, conseguenti o comunque connessi con i provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: operazioni elettorali del 20 ottobre 2025 per il rinnovo del Consiglio direttivo del Comitato tecnico-scientifico delle discipline bio-naturali della Regione Lombardia, con relativi esiti e atti preparatori
Esito
Favorevole al resistente (Regione e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, delle operazioni elettorali del 20 ottobre 2025 per il rinnovo del Consiglio direttivo del Comitato tecnico-scientifico delle discipline bio-naturali, degli esiti non formalmente comunicati e degli atti preparatori e connessi. Sono stati impugnati, tra gli altri, il regolamento elettorale trasmesso agli associati, l'indicazione dei candidati, la convocazione dell'assemblea elettorale e il regolamento regionale concernente il funzionamento del Comitato, nelle versioni e nelle disposizioni indicate nel ricorso. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, né le specifiche censure formulate contro gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenendo la questione ad un primo sommario esame, il Collegio ha escluso la sussistenza del necessario periculum in mora: anche l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito potrebbe condurre soltanto alla ripetizione delle elezioni, senza assicurare direttamente al ricorrente la nomina aspirata. L'ordinanza non contiene una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l'insussistenza del periculum in mora.
È richiamata quale legge regionale recante norme in materia di discipline bio-naturali e base del regolamento concernente il Comitato tecnico-scientifico.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il periculum in mora non sussiste quando l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito potrebbe comportare soltanto la rinnovazione della procedura elettorale, senza attribuire direttamente al ricorrente la nomina o il risultato cui aspira.
- La possibilità che la procedura debba essere ripetuta non costituisce, di per sé, un pregiudizio cautelare irreparabile idoneo a giustificare la sospensione degli atti impugnati, se non è dimostrato un pregiudizio ulteriore e concreto nelle more del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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