R.R. Lombardia 2/2005
Disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione, ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, in attuazione dell’art. 17, comma 1, lettera h), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento individua, per la Regione indicata, gli interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguibili senza la preventiva autorizzazione prevista dal D.M. 471/1999, fissando requisiti, adempimenti, tempi e controlli. Si applica solo a siti che ricadono in un unico comune, per specifiche sostanze e con limiti tecnici stringenti; il regime è superato dal successivo quadro normativo sui siti contaminati ed è oggi sostanzialmente obsoleto.
Disciplina semplificata degli interventi di bonifica e ripristino ambientale senza autorizzazione preventiva
Disciplina semplificata degli interventi di bonifica e ripristino ambientale senza autorizzazione preventiva
Il regolamento disciplina, nell’ambito della Regione interessata, gli interventi di bonifica e ripristino ambientale che possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione prevista dal D.M. 471/1999. La finalità è favorire interventi di piccola entità e a condizioni tecniche rigorose, definendo requisiti, procedure, controlli e chiusura del procedimento.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda solo gli interventi di bonifica e ripristino ambientale che, pur rientrando nel quadro del D.M. 471/1999, possono essere realizzati senza autorizzazione preventiva quando siano rispettati tutti i requisiti previsti dal regolamento e le modalità operative stabilite. Restano fermi gli altri adempimenti e i titoli abilitativi eventualmente richiesti da normative diverse.
Requisiti amministrativi e comunicazioni
Il soggetto interessato deve trasmettere la comunicazione completa al comune, alla provincia, alla Regione e agli organi di controllo ambientale e sanitario entro i termini previsti dal D.M. 471/1999, utilizzando i modelli allegati al regolamento. Deve inoltre comunicare, con apposito modello e documentazione tecnica, gli interventi di messa in sicurezza adottati o in corso di esecuzione. La realizzazione degli interventi resta comunque subordinata al rilascio di ogni altro atto di assenso eventualmente necessario per diverse ragioni normative.
Requisiti dell’area e condizioni di contesto
L’area da bonificare deve ricadere interamente entro il territorio di un solo comune. Se la contaminazione è entro dieci metri dalle sponde o dal piede degli argini dei corsi d’acqua, deve essere acquisito uno specifico parere dell’amministrazione competente. Se durante l’esecuzione vengono meno i requisiti richiesti, oppure emerge contaminazione delle acque sotterranee o dei corsi d’acqua superficiali, si applicano le procedure ordinarie previste dall’art. 10 del D.M. 471/1999.
Limiti sulle sostanze e sui quantitativi
Gli interventi possono essere eseguiti solo in assenza di pericolo di esplosione e in ambienti privi di apprezzabili valori di esplosività o infiammabilità. Sono ammessi solo per le sostanze contaminanti il suolo indicate nell’allegato 4, corrispondenti a contaminanti con limite di concentrazione pari o superiore a 2 mg/Kg nella colonna B della Tabella 1 dell’allegato 1 al D.M. 471/1999. In caso di asportazione di terreni inquinati, il volume massimo asportabile è di 100 metri cubi.
Procedura di avvio e tempi di realizzazione
Entro 30 giorni dall’evento che ha determinato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili, dalla situazione di pericolo concreto e attuale di superamento, oppure dalla notifica dell’ordinanza prevista dal D.M. 471/1999, il soggetto deve presentare al comune la dichiarazione di sussistenza dei requisiti e il progetto definitivo di bonifica. Entro 60 giorni dalla presentazione del progetto, il comune può chiedere integrazioni, impartire prescrizioni e modalità esecutive oppure impedire l’esecuzione se il progetto non rispetta i criteri del regolamento. I lavori devono concludersi entro 30 giorni.
Contenuto del progetto
Il progetto deve essere redatto e firmato da un professionista abilitato e contenere, tra l’altro, gli esiti delle analisi già svolte, la corografia dell’area su base topografica regionale 1:10.000, il piano delle indagini per definire tipo, grado ed estensione dell’inquinamento, gli estratti urbanistico e catastale, gli eventuali atti amministrativi o giudiziari sul sito, la descrizione dettagliata degli interventi, la stima dei quantitativi da smaltire o trattare e il piano delle prove di collaudo. Se i terreni inquinati fuoriescono dal perimetro del sito, essi devono essere destinati a smaltimento o trattamento in impianti autorizzati.
Relazione finale e chiusura del procedimento
Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, il direttore dei lavori trasmette a Regione, provincia, comune e dipartimento ARPA competenti una relazione finale. Il responsabile tecnico deve allegare una dichiarazione di conformità al progetto, l’attestazione di assenza di sostanze estranee rispetto a quelle ammesse, i risultati delle indagini prima e dopo l’intervento, il quadro dei rifiuti e dei terreni smaltiti o trattati, gli eventuali atti amministrativi e giudiziari e i formulari dei rifiuti prodotti. A seguito della dichiarazione e della comunicazione del dipartimento ARPA sul rispetto di quanto dichiarato, la Regione dispone la cancellazione del sito dall’anagrafe dei siti da bonificare.
Controlli e abrogazioni
Restano ferme le attività di controllo e verifica degli interventi di bonifica secondo le competenze previste dal D.Lgs. 22/1997. Con l’entrata in vigore del regolamento è stata abrogata la precedente d.g.r. 11 aprile 2001, n. 7/4219.
Valutazione di attualità
Il regolamento ha contenuto fortemente legato al previgente D.M. 471/1999 e al sistema del D.Lgs. 22/1997, oggi superato dalla disciplina successiva sui siti contaminati. Per questo, pur essendo utile come testo storico, è da considerarsi sostanzialmente obsoleto nella pratica applicativa odierna.
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