Cassazione Civile, Ordinanza n. 22676/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel corso di un procedimento penale, il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato impugnava, ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, il provvedimento di liquidazione del compenso emesso per l'attività svolta. Il Tribunale di Ragusa aveva rigettato l'opposizione, ritenendo corretta la liquidazione pari a euro 510 invece di euro 960 richiesti, anche perché il primo giudice aveva escluso il compenso per la fase decisionale, valorizzando la semplicità dell'affare e del procedimento, relativo a un'opposizione alla richiesta di archiviazione. Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 82 del D.M. n. 55 del 2014 e dell'art. 15 del D.P.R. n. 150 del 2011, sostenendo che la fase decisionale era comunque dovuta e che, al più, poteva essere liquidata ai minimi tariffari, non potendo la semplicità del procedimento giustificare l'esclusione totale del compenso. Sosteneva inoltre che la mancata liquidazione di tale fase comportasse anche la violazione dei minimi inderogabili della tariffa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erroneo escludere integralmente il compenso per la fase decisionale sulla sola base della semplicità dell'affare e del procedimento, osservando che la complessità o semplicità del giudizio incidono sul quantum del compenso, ma non sull'an del diritto alla remunerazione dell'attività difensionale effettivamente svolta. Poiché il giudice di merito aveva collegato in modo improprio il diniego del compenso alla tipologia del procedimento, la decisione è stata cassata con rinvio al Tribunale di Ragusa in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002
disciplina l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.
artt. 12 e 82 D.M. n. 55 del 2014
artt. 12 e 82 del D.M. n. 55 del 2014
invocati come parametri tariffari; la Corte ne ricava che la fase svolta non può essere esclusa integralmente se l'attività difensiva è stata prestata, potendo incidere solo sulla quantificazione.
art. 15 D.P.R. n. 150 del 2011
art. 15 del D.P.R. n. 150 del 2011
richiamato dal ricorrente come ulteriore parametro normativo per la liquidazione; la Corte lo considera nel quadro dei criteri di liquidazione del compenso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica il vizio denunciato di violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di liquidazione del compenso al difensore, la semplicità o la scarsa complessità dell'affare possono incidere sulla misura del compenso, ma non giustificano l'esclusione totale di una fase processuale effettivamente svolta.
- Il diritto al compenso per l'attività difensiva sorge in relazione allo svolgimento della prestazione professionale; la natura del procedimento rileva solo ai fini della quantificazione, non per negare in radice il compenso dovuto per una fase del giudizio.
- La mancata liquidazione di una fase dovuta può determinare anche la violazione dei minimi tariffari applicabili, quando il sistema di liquidazione prevede la remunerazione di quella fase.
- In sede di opposizione al decreto di liquidazione nel patrocinio a spese dello Stato, il giudice non può fondare il diniego del compenso su considerazioni generiche sulla semplicità del procedimento se ciò comporta l'azzeramento del compenso per una fase prevista.
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