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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41290/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di evasione, lamentando: 1) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità, assumendo che l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari dovesse essere valutato diversamente; 2) il maturare del termine massimo di prescrizione del reato. La Suprema Corte ha ritenuto le censure in parte reiterative di questioni già esaminate dal giudice di merito e in parte manifestamente infondate, rilevando che l'allontanamento per una passeggiata, senza serie e valide ragioni per violare le prescrizioni, non presentava caratteri di lieve offensività; quanto alla prescrizione, ha considerato la sospensione del termine per complessivi due anni e sei mesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla causa di non punibilità fossero meramente ripropositive di questioni già scrutinante dalla Corte di appello con motivazione immune da manifesta illogicità; ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la deduzione sulla prescrizione, computando la sospensione del termine per anni due e mesi sei. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui la condanna alla sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità salvo assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Reato di evasione contestato all'imputato, in relazione all'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel riferimento alla causa di non punibilità; la Corte esclude che ricorressero i presupposti per il relativo riconoscimento in ragione della non lieve offensività del fatto.

  • art. 157 c.p.

    Norma implicata dal motivo sulla prescrizione; la Corte esclude la maturazione del termine tenendo conto delle sospensioni intervenute.

  • art. 159 c.p.

    Richiamato in via sostanziale per il calcolo delle sospensioni della prescrizione per adesione all'astensione, sospensione del processo per messa alla prova e rinvii per motivi di salute.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono scrutinabili censure che si risolvono nella mera riproposizione di questioni già adeguatamente esaminate dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata non presenti manifesta illogicità.
  • Ai fini della non punibilità in fattispecie connotate da minima offensività, il giudice può negare il beneficio quando l'allontanamento dalle prescrizioni cautelari o detentive avvenga senza serie e valide ragioni e presenti una offensività non lieve.
  • La deduzione di prescrizione è infondata se il termine risulta sospeso per periodi imputabili a ragioni processuali o difensive previste dall'ordinamento; il calcolo deve includere tutte le sospensioni accertate.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente sia esente da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniReati ostativi
RamiReati stradaliProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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